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Niente addebito se non si prova che la moglie ha tradito il marito prima della domanda di separazione

Famiglia - -
Niente addebito se non si prova che la moglie ha tradito il marito prima della domanda di separazione
Se il tradimento non è precedente alla domanda di separazione ma successivo, allora non può affermarsi che per questo la moglie abbia posto in essere comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
E’ del 10 maggio 2017 un’altra interessante sentenza del Tribunale di Milano in materia di addebito della separazione (art. 151 cod. civ.) per infedeltà coniugale.

Nel caso esaminato dal Tribunale, una moglie aveva agito in giudizio, al fine di ottenere la separazione dal marito, il quale aveva chiesto, a sua volta, che la separazione fosse addebitata alla moglie, in quanto la stessa aveva intrattenuto una relazione extra-coniugale con un altro uomo, dal quale aveva avuto anche un figlio (in aggiunta agli altri tre avuti dal marito stesso).

Il Tribunale di Milano, riteneva di dover pronunciare a separazione tra i coniugi, in ragione della elevatissima conflittualità tra le parti (che era sfociata anche in alcune denunce penali), nonché in considerazione del fatto che, effettivamente, la moglie aveva una relazione stabile con un altro uomo, dal quale aveva avuto un figlio.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter accogliere la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, in quanto lo stesso non aveva provato che la moglie avesse posto in essere delle condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio (art. 143 cod. civ.), dal momento che, dagli accertamenti effettuati, era emerso che la donna aveva intrattenuto la relazione extraconiugale quando il matrimonio era ormai in crisi irreversibile.

Osservava il Tribunale, infatti, che il marito non aveva fornito alcuna prova circa il fatto che la moglie avesse allacciato la relazione con il suo nuovo compagno prima di comunicare al marito l’intenzione di separarsi.

Di conseguenza, il Tribunale riteneva che non sussistesse alcun nesso di causalità tra la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie e la fine del matrimonio, la quale doveva, invece, ricondursi al definitivo fallimento del rapporto coniugale.

A riprova di ciò, il Tribunale osservava che il marito, dopo aver avuto notizia dell’intenzione della moglie di separarsi e dopo aver saputo che la stessa aveva un altro uomo, non aveva proposto un autonomo ricorso per separazione con addebito, ma aveva aspettato che fosse la moglie ad avviare il giudizio.

Ciò considerato, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione tra i coniugi ma rigettava la domanda di addebito formulata dal marito, affidando i figli minori degli stessi a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura economica, il Tribunale, rilevata l’evidente disparità reddituale sussistente tra i due coniugi, riteneva di dover porre a carico del marito la corresponsione di un assegno mensile dell’importo di Euro 300,00, in modo da aiutare la madre a far fronte alle spese di mantenimento dei tre minori durante i periodi in cui gli stessi si trovavano presso di lei.


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