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Tradimento e addebito della separazione

Famiglia - -
Tradimento e addebito della separazione
L'addebito della separazione in caso di tradimento c'è sempre se è provato il nesso di causalità con la decisione di chiedere la separazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17317 del 24 agosto 2016, si è occupata di un nuovo interessante caso di separazione tra coniugi, fornendo alcune precisazioni in merito di addebitabilità della medesima per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale (art. 151 codice civile).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Vicenza aveva pronunciato la separazione tra due coniugi, addebitando la medesima al marito e disponendo a carico del medesimo il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della moglie.

Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Venezia, la quale si limitava a modificare la decorrenza dell’obbligo di pagamento.

Ritenendo la pronuncia ingiusta, il marito proponeva ricorso per Cassazione.

Il marito, in particolare, rilevava che la Corte d’appello aveva erroneamente valorizzato le dichiarazioni delle sorelle della moglie in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, posto alla base dell’addebito della separazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, evidenziando come la motivazione del giudice di secondo grado non fosse affatto illogica e incoerente.

La Corte d’appello, infatti, aveva adeguatamente fatto riferimento alle deposizioni della la Corte di merito valorizza le deposizioni di una delle sorelle della moglie, la quale aveva precisato che “la relazione extramatrimoniale era di dominio pubblico” e che aveva “visto abbracci confidenziali tra il M. e una sua dipendente”.

L’altro sorella, poi, aveva riferito di aver visto il marito “entrare nell'abitazione di tale persona e rimanervi dalle ore 23,30 fino all'una di notte, e di essere a conoscenza di un viaggio fatto dallo stesso con la dipendente”.

Del tutto correttamente, dunque, la Corte d’appello aveva ritenuto che fossero sussistenti “indizi gravi, precisi, concordanti”, tali da giustificare la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito.

Ricorda la Corte, in proposito, che ai fini dell’addebito, “è necessario che sussista rapporto di causalità tra la violazione dell'obbligo matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza” e che, nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale era emersopalesemente tale nesso di causalità”.

Infatti, quando la moglie aveva scoperto l’infedeltà del marito, aveva telefonato “agitatissima ai genitori” e dopo aver avuto ulteriori riscontri di tale situazione, la medesima aveva deciso di proporre ricorso per separazione.

Era evidente, dunque, che la decisione di addivenire alla separazione fosse stata motivata proprio ed esclusivamente in ragione della scoperta del tradimento da parte del merito, con la conseguenza che doveva dirsi sussistente il nesso di causalità tra violazione dell’obbligo di fedeltà e decisione di chiedere la separazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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