Nel caso di specie un passante, dopo aver riportato una frattura scomposta del collo omerale destro, in seguito ad una caduta avvenuta di fronte all’ingresso di un condominio in cui era presente una lastra di ghiaccio invisibile ad occhio nudo, si rivolgeva, in via preliminare, al Comune del luogo, il quale, però respingeva la sua istanza appellandosi all’art. 11, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana, in base al quale la pulizia dei marciapiedi spettava al titolare della proprietà privata.
Di fronte a tale rifiuto, l’uomo conveniva in giudizio il condominio al cui ingresso si era verificato l’accaduto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Il convenuto si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, a suo avviso, l’attore non aveva chiarito dinanzi a quale numero civico fosse avvenuto il fatto.
Il Tribunale accoglieva le richieste attoree, condannando il convenuto a risarcire il danno.
Quest’ultimo, rimasto soccombente, presentava appello, eccependo come il giudice di prime cure avesse errato nell’accogliere le doglianze attoree nonostante mancasse la prova dell’evento, dell’esistenza del ghiaccio, dell’adozione delle dovute cautele da parte del danneggiato, nonché della sussistenza di un nesso causale tra il danno e l’evento. Veniva, infine, invocata, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 1227 del c.c., con il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato.
La Corte d’Appello adita, però, ha rigettato i motivi di gravame proposti, giudicandoli infondati.
Secondo la Corte territoriale, infatti, dall’istruttoria svolta in corso di causa è emerso chiaramente come l’originario attore fosse effettivamente caduto sul marciapiede posto dinanzi all’ingresso pedonale del condominio, scivolando su una lastra che non era visibile a distanza, e la cui esistenza, peraltro, non era mai stata oggetto di contestazione o impugnazione.
Gli stessi giudici hanno, inoltre, evidenziato come, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana, fosse effettivamente onere del condominio provvedere alla pulizia dei marciapiedi antistanti lo stesso. I giudici hanno, anzi, osservato come nello stesso Mansionario della Portineria del Supercondominio si possa leggere, all’art. 10 che “giornalmente il portiere provvederà alla pulizia del marciapiede sulla Via…”, e, all’art. 13, che “durante le nevicate dovrà provvedere allo sgombero della neve dal marciapiede antistante il condominio e allo spargimento del sale, come da Regolamento Comunale”.
La Corte adita, anche alla luce di tali elementi, ha ritenuto che il condominio, parte appellante, non abbia provato né di aver adempiuto al suo obbligo di provvedere alla pulizia dei marciapiedi, né l’eccepito concorso del danneggiato, non avendo fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.