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Manca il certificato di agibilità: il Comune può vietare l'utilizzo dell'immobile?

Manca il certificato di agibilità: il Comune può vietare l'utilizzo dell'immobile?
Il TAR Emilia Romagna ha confermato la legittimità del provvedimento con cui un Comune aveva diffidato il proprietario di un immobile dall'utilizzare lo stesso, in quanto privo del certificato di agibilità.
Se manca il certificato di agibilità, il Comune può impedire l’utilizzo dell’immobile?

Il TAR per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 309 del 30 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso sottoposto all’esame del TAR, una donna aveva agito in giudizio nei confronti di un Comune, del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nei confronti della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici provinciale, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune stesso l’aveva diffidata dall’utilizzare un immobile di sua proprietà, in quanto privo del certificato di agibilità, ingiungendole, altresì, il pagamento di una determinata somma.

Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla donna, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava il TAR, in particolare, che il certificato di agibilità non era stato rilasciato in quanto erano scaduti sia l’autorizzazione paesaggistica che il permesso di costruire.

Evidenziava il TAR, inoltre, che, nel caso di specie, mancava anche la comunicazione di fine lavori e la stessa richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Di conseguenza, secondo i giudicanti, il Comune aveva, del tutto correttamente, diffidato la ricorrente dall’utilizzo dell’immobile privo del certificato di agibilità e aveva, altrettanto correttamente, ingiunto alla stessa il pagamento della somma di Euro 464,00, ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.p.r. n. 380 del 2001.

Precisava il TAR, sul punto, che il provvedimento comunale oggetto di contestazione era stato “dettagliatamente motivato in ordine alla sanzione irrogata ed alla diffida”, dal momento che non appariva contestato che l’immobile fosse privo della necessaria certificazione di agibilità e che tale mancanza era “evidentemente da imputare alla mancata ultimazione dei lavori come autorizzati

Alla luce di tali considerazioni, il TAR per l’Emilia Romagna rigettava il ricorso proposto dalla donna, condannando la stessa anche al pagamento delle spese processuali.


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