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La madre che non fa vedere la figlia al padre commette reato

La madre che non fa vedere la figlia al padre commette reato
Costituisce reato non eseguire o eseguire in ritardo un provvedimento del giudice.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50072 del 25 novembre 2016, si è pronunciata sul tema del diritto del padre a vedere il proprio figlio minore.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Trento aveva confermato la sentenza di primo grado che statuiva la condanna dell'imputata per il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, di cui all’art. 388 del c.p..

Nello specifico, la madre aveva impedito al padre di vedere la propria figlia minore, in violazione di quanto disposto dal provvedimento del Tribunale per i minorenni, che aveva espressamente disciplinato il diritto di visita del padre.

L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione, il quale, però, veniva rigettato.

La ricorrente, in particolare, evidenziava di aver contattato i Servizi sociali, i quali avrebbero rimesso all’imputata stessa la decisione se imporre o meno alla figlia di rispettare i provvedimenti del Tribunale.

Secondo la Cassazione, tuttavia, le censure non coglievano nel segno, in quanto, dalle risultanze istruttorie, era emerso come la donna avesse contattato l’assistente sociale “solo al culmine di una situazione oramai del tutto compromessa”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, motivato la propria decisione, dando atto di un comportamento dell’imputata “dolosamente omissivo, avendo attivato l’assistente sociale soltanto a termine oramai scaduto e per far constatare uno stato di agitazione oramai insanabile”.

Dunque, le censure avanzate dalla ricorrente apparivano infondate: la Corte d’appello, infatti, non aveva affermato che la donna non si era rivolta ai Servizi sociali, bensì aveva posto l'accento sul fatto che che la stessa lo avesse fatto solo tardivamente.

Alla luce di tali circostanze, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di condanna di primo grado e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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