Tali contrasti possono rivelarsi più o meno gravi, tanto che può rendersi necessario il ricorso al giudice, al fine di risolvere la lite, che andrebbe a pregiudicare, in primo luogo, proprio l’interesse dei figli.
Ebbene, laddove sorgano controversie di questo tipo, magari di non particolare rilevanza, è necessario rivolgersi per forza al Tribunale o ci sono delle possibilità di soluzione alternativa della lite?
Va osservato che il codice di procedura civile, prevede, in proposito, un apposito procedimento, disciplinato all’art. 709 ter, ai sensi del quale “per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso”.
Ciò significa, quindi, che, se sorge una controversia nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio, in linea generale, sarebbe necessario rivolgersi al giudice che si sta occupando del medesimo procedimento.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, con una sentenza del 23 marzo 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in ordine alla soluzione di queste liti, prevedendo che, in alcuni casi, la competenza non sia necessariamente del giudice.
In tale sentenza, in particolare, il Tribunale di Milano, allo scopo di evitare troppe liti davanti al Giudice, ha stabilito che laddove si tratti di controversie non particolarmente gravi, le stesse vadano risolte chiedendo l’intervento dei Servizi Sociali, anziché del Tribunale.
Secondo il Tribunale, infatti, “l’accesso al modulo risolutivo di cui all’articolo 709 ter c.p.c. non è consentito al cospetto di qualsivoglia scontro genitoriale ma limitatamente agli “affari essenziali” del minore ossia istruzione, educazione, salute, residenza abituale; quanto a dire, per risolvere problemi di macro-conflittualità non essendo ipotizzabile un intervento del giudice per problemi di micro-conflittualità”.
In sostanza, ciò significa che il “giudice del procedimento in corso” sarebbe competente solo laddove dovessero insorgere controversie di particolare rilevanza, riguardanti aspetti essenziali della vita del minore, ma non per controversie di poco conto, come quelle relative ai tempi di visita e di permanenza presso ciascun genitore, per le quali si rende necessario ricorrere ad uno strumento alternativo di soluzione della controversia, onde evitare di “intasare” le aule di Tribunale.
Pertanto, si legge nella sentenza, il ricorso al procedimento di cui all’art. 709 ter, sarebbe necessario solo quando “il mancato perfezionamento dell’accordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sia accertato come insuperabile e che lo stesso integri, attraverso un significativo blocco delle funzioni decisionali inerenti alla vita del soggetto minore, un consistente pregiudizio dei suoi più pregnanti interessi”.
Quindi, per controversie di poco conto e facilmente superabili, è sufficiente rivolgersi ai Servizi Sociali; nell’ipotesi, invece, in cui, il contrasto tra i genitori si riveli come “insuperabile” e coivolga “aspetti essenziali della vita del minore”, allora la competenza a decidere nel merito torna al Tribunale, secondo quanto previsto dall’art. 709 ter c.p.c.