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Padre non rispetta gli orari di visita ai figli

Famiglia - -
Padre non rispetta gli orari di visita ai figli
Non configura alcuna ipotesi di reato la condotta del padre che non rispetti gli orari di visita del figlio stabiliti in sentenza se si preoccupa di avvisare l'ex moglie dei ritardi.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 641 del 06 maggio 2016, ha affrontato un interessante caso in materia di diritto di famiglia e di diritto di visita del genitore separato.

Se il genitore non rispetta gli accordi di separazione, può essere condannato penalmente per il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” (art. 388 c.p.)?

In base a quanto statuito nella sentenza in esame, sembrerebbe di no.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il padre era stato condannato per il reato di cui all’art. 388 c.p. per non aver rispettato il provvedimento concernente l’affidamento condiviso dei figli minori, emesso dal Tribunale nell’ambito del procedimento di separazione.

L’uomo, infatti, non aveva rispettato “reiteratamente i tempi e modi di frequentazione previsti”, “omettendo (…) di riconsegnarli alla madre nei tempi e modalità previsti”, “nel contempo, con fare aggressivo iniziando a colpire con pugni e calci l’auto della stessa – non consenziente alla pretesa del padre di tenerli con se – e, quindi, causando situazioni di turbamento nei minori”.

Il padre, inoltre, in un’occasione aveva prelevato la figlia da scuola, “senza rispetto dei tempi e modalità previsti, e portandola con sè contro la volontaà della madre”.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di dover condannare l’imputato per il reato di cui all’art. 388 c.p., evidenziando come l’accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale prevedesse, tra le altre cose, “l’affidamento congiunto dei due figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di tenere i figli a settimane alterne sulla scorta di un calendario allegato all’accordo di separazione, ovvero, al di la del calendario già concordato fra le parti, previo accordo tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze scolastiche dei minori”. In base agli accordi, inoltre, “ove il padre avesse voluto tenere con se i figli anche dopo le ore 21.00 era suo dovere accompagnare i minori a scuola l’indomani mattina”.

Ciò premesso, il Tribunale precisava come fosse emerso dall’istruttoria effettuata in corso di causa, che in due occasioni l’imputato “avrebbe violato le disposizioni concernenti gli accordi di separazione, segnatamente per la parte relativa all’affidamento dei minori”.

L’imputato, peraltro, non aveva negato le circostanze, riferendo, tuttavia, di aver “avvisato la ex moglie che avrebbero fatto tardi in quanto alla tv c’era una partita di calcio e i bambini l’avrebbero guardata con il padre” e che “la donna, incurante di ciò, si sarebbe presentata ugualmente sotto casa prima dell’orario previsto, pretendendo che i figli facessero ritorno a casa con lei”.

Così ricostruiti i fatti di causa, il Tribunale non riteneva che la condotta dell’’imputato integrasse il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, in quanto il comportamento dell’imputato stesso denotava “una certa elasticita nei rapporti con la ex coniuge riguardo all’esercizio dei diritti di visita che pure gli competono, in quanto genitore affidatario dei minori”.

I comportamenti dell’imputato, in particolare, non potevano considerarsi “elusione del provvedimento del giudice, punibile ex art. 388 c.p., ma mera violazione di “regole di buona prassi”, non penalmente sanzionabile”.

Secondo il Tribunale, dunque, la condotta dell’imputato non aveva rilevanza penale, potendo la stessa avere solo conseguenze civilistiche, “ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l’iniziativa dell’altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale procedeva all’assoluzione dell’imputato, perché il fatto non sussisteva.


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