Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Locazione all'insaputa dell'altro comproprietario: si puņ? E se mi tengo tutto l'affitto commetto appropriazione indebita?

Locazione all'insaputa dell'altro comproprietario: si puņ? E se mi tengo tutto l'affitto commetto appropriazione indebita?
Secondo la Cassazione, non commette appropriazione indebita il comproprietario di un immobile che stipula un contratto di locazione all'insaputa dell'altro comproprietario, trattenendo per se l'intero ammontare dei canoni percepiti.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 50672 del 7 novembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “appropriazione indebita” (art. [[n646cp) c.p.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la comproprietaria di un immobile era stata accusata di aver commesso il delitto di “appropriazione indebita” (art. 646 c.p.), in quanto la stessa avrebbe stipulato, all’insaputa dell’altra comproprietaria, un contratto di locazione dell’immobile, incassando, poi, l’intero ammontare dei canoni.

L’imputata, tuttavia, era stata assolta sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Taranto e l’altra comproprietaria (che si era costituita parte civile), avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il Procuratore Generale, in particolare, la Corte d'appello avrebbe errato nell'assolvere l'imputata, dal momento che la stessa aveva “acquisito il possesso esclusivo dell'immobile e percepito indebitamente l'intero canone di locazione”, perfezionando, dunque, il reato di cui all’art. 646 c.p., “agendo all'insaputa della comproprietaria parte civile”.

Secondo l’altra comproprietaria, inoltre, l’imputata avrebbe agitoquale unica proprietaria e possessore dell'immobile compiendo un atto di spoglio” e “travalicando i limiti del compossesso tramutato in possesso esclusivo”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai ricorrenti, rigettando i relativi ricorsi, in quanto infondati.

Secondo la Cassazione, infatti, il mancato versamento al contitolaredi somme incassate personalmente”, non integra il reato di “appropriazione indebita, di cui all’art. 646 c.p., in quanto non vi è alcuna violazione del vincolo fiduciario tra i due contitolari.

Evidenziava la Corte, infatti, che la stessa Cassazione, in tema di mutuo, ha stabilito che “ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro”, è necessario che il soggetto agente abbia violato, “attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo” impressa al denaro stesso dal proprietario al momento della consegna, “non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito” (Cass. civ., sentenza n. 24857 del 21 aprile 2017).

Di conseguenza, secondo la Cassazione, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, affermato che - nonostante la sicura illegittimità della condotta posta in essere dall’imputata (che, come detto, aveva incamerato l'intero importo della locazione, senza versare la quota dovuta all’altra comproprietaria) – il delitto di appropriazione indebita non poteva dirsi configurato, dal momento che l’altra comproprietaria non aveva “mai sottoscritto il contratto nè incaricato l'imputata di ritirare la propria quota di denaro con obbligo di successivo versamento ad essa”.

Precisava la Cassazione, inoltre, che “l'importo della locazione non costituisce un ‘frutto’ dell'immobile”, bensì “il profitto della cessione in locazione effettuata, abusivamente ma del tutto autonomamente, dall'imputata all'insaputa della parte civile”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava i ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalla parte civile, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.