Ebbene, l’ARAN ha risposto a questa domanda con l'orientamento applicativo CIRS122, facendo riferimento all'ultimo CCNL per il biennio 2019/2021. Il suddetto contratto collettivo, all'art. 68, comma 1, stabilisce che "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili".
Secondo l’ARAN, la clausola contrattuale di cui all’art. 68, comma 1 del CCNL non ha comportato alcuna sostituzione della legge esistente (ovvero il comma 3 dell’art. 33 della legge 104), ma ha introdotto una modalità alternativa di fruizione dei permessi, permettendo al personale di assentarsi non solo per l’intera giornata lavorativa, bensì anche per alcune ore della giornata.
Di conseguenza, i lavoratori facenti parte del personale ATA hanno due opzioni: assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) oppure solo per alcune ore.
Nel primo caso, poiché il lavoratore non svolge nessuna prestazione lavorativa, il permesso viene conteggiato in giorni. In particolare, ogni giorno di assenza viene considerato come uno dei 3 giorni di permesso previsti dal comma 3 dell’art. 33 legge 104, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro di quella giornata.
Se, invece, il dipendente decide di assentarsi solo per alcune ore, può richiedere il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
Per usufruire di questi permessi orari, il dipendente dovrà predisporre una programmazione mensile, la quale dovrà poi essere comunicata, all’inizio di ogni mese, alla pubblica amministrazione per la quale lavora. Tale comunicazione consente, infatti, alla P.A. di riferimento di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.
Tuttavia, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere effettuata nelle 24 ore precedenti l’utilizzo del permesso, ma comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si utilizza il permesso, ai sensi dell’art. 68, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
L’ARAN, inoltre, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla c.d. fruizione mista. In particolare, secondo l’Agenzia, se un lavoratore intende usufruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, allora, per ogni giorno di assenza, verranno detratte 6 ore dal monte ore complessivo, indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per quella giornata. Questo perché il contratto, nel definire il rapporto tra giorni ed ore, ha previsto un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.