I permessi con Legge 104 non goduti possono essere pagati come straordinario?
Si tratta di un argomento molto interessante poiché le ore di straordinario vengono pagate con una retribuzione maggiore.
Innanzitutto, per usufruire dei permessi Legge 104, occorre essere un lavoratore dipendente e assicurato per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS.
Inoltre, la persona - che chiede o per la quale si chiedono i permessi - deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104.
A tal riguardo, il comma 1 dell’art. 3 della Legge 104 precisa che il “soggetto con disabilità” è colui che ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva (ossia, che è destinata ad aggravarsi con il passare del tempo), la quale determini una difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro, nonché emarginazione o svantaggio sociale.
Poi il comma 3 dell’art. 3 considera l’ipotesi della disabilità grave. Questa situazione si verifica quando, in rapporto all’età della persona disabile, la minorazione ha ridotto la sua autonomia personale e ha reso necessaria l’assistenza generale, permanente e continuativa.
In generale, per quanto riguarda i permessi 104, la normativa (l’art. 33 della legge 104) stabilisce che ogni mese è possibile usufruire alternativamente di permessi orari retribuiti in relazione all’orario giornaliero di lavoro (due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora se l’orario lavorativo è inferiore a sei ore), oppure di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Come detto, i permessi 104 sono permessi retribuiti.
In particolare, l’INPS precisa che le indennità per i permessi (sia per i permessi fruiti a ore, sia per quelli fruiti a giorni) sono versate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
Quindi, se il lavoratore non utilizza i permessi 104 nel mese, questi permessi vengono pagati come lavoro straordinario?
Quando si parla di “lavoro straordinario”, si fa riferimento al lavoro svolto oltre il normale orario lavorativo.
Ai sensi della normativa vigente (art. 3 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66), l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono diminuirlo. Pertanto, il lavoro straordinario è l’attività lavorativa prestata oltre l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali (oppure oltre la durata prevista dai contratti collettivi).
Inoltre, come già ricordato, gli straordinari devono essere pagati attraverso una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria.
Peraltro, l’orario straordinario non può superare le otto ore per settimana (le ore sono calcolate in media e non nel singolo periodo). Quindi, detto in parole povere, il lavoratore non può comunque superare il limite delle 48 ore a settimana di lavoro.
Dunque, i permessi riconosciuti a norma della Legge 104 non fruiti sono pagati come lavoro straordinario?
In realtà, il tempo fruibile con i permessi Legge 104 rientra nell’orario normale di lavoro.
Di conseguenza, se il dipendente decide di lavorare anziché utilizzare i permessi mensili concessi dalla Legge 104, tale attività lavorativa non può essere considerata come lavoro straordinario in quanto si tratta di lavoro che non supera il normale orario lavorativo.
Ciò significa che questa attività non potrà essere pagata con una maggiore retribuzione.
D’altronde, se così non fosse e questo tipo di attività venisse pagata come lavoro straordinario, si finirebbe per pagare due volte le ore fruibili con i permessi 104: una volta come lavoro normale e una volta come lavoro straordinario.