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Legge 104, ecco cosa fare se l'INPS respinge la domanda per i permessi 104: come impugnare il provvedimento di rigetto

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Legge 104, ecco cosa fare se l'INPS respinge la domanda per i permessi 104: come impugnare il provvedimento di rigetto
Se la domanda per i permessi lavorativi 104 viene rigettata dall’INPS, l’interessato può tutelarsi in qualche modo? Ecco cosa stabilisce la normativa
La Legge n. 104/1992 tutela i disabili, garantendo varie agevolazioni. Tra questi benefici, ci sono sicuramente i cc.dd. permessi 104. Sono permessi lavorativi retribuiti, di cui possono godere il lavoratore disabile grave o il lavoratore con familiari disabili gravi: cioè, si tratta di riposi di due ore o di un’ora al giorno (a seconda se l’orario di lavoro è o meno di almeno di sei ore giornaliere), oppure riposi di tre giorni al mese, continuativi o anche divisi.

Per ottenere i permessi lavorativi 104, occorre presentare telematicamente la domanda all’INPS, allegando le previste dichiarazioni di responsabilità (il richiedente dovrà comunicare eventuali modifiche delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda entro trenta giorni dal cambiamento). La domanda ha validità dalla sua presentazione.

Però, c’è un dubbio: cosa bisogna fare se l’INPS respinge la domanda?

Innanzitutto, si deve evidenziare che, per avere i permessi 104, è necessario aver ottenuto il riconoscimento della disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. A tal riguardo, è bene ricordare che il riconoscimento della disabilità grave ha effetto dalla data del rilascio dell’attestato, salvo che sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.

Nello specifico, il comma 1 dell’art. 3 della legge 104 stabilisce che lo stato di handicap è riconosciuto a coloro che hanno una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro. Il comma 3 precisa, poi, che la situazione assume carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale del soggetto in relazione alla sua età, rendendo così necessaria un’assistenza permanente.

Dunque, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti in situazione di disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 L. 104/1992. Bisogna fare attenzione: se il verbale dell’accertamento dell’handicap fa riferimento al comma 1 dell’art. 3 L. 104/1992 e non al comma 3, il dipendente non ha diritto ai permessi.

Peraltro, come detto, il diritto ai permessi 104 spetta al lavoratore disabile grave, ma anche al lavoratore con familiari con disabilità grave:
  • genitori di figli con disabilità grave;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili gravi;
  • i parenti e gli affini di terzo grado, ma solo se i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del disabile grave abbiano compiuto 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.


Quindi, se la domanda per i permessi 104 non è accolta dall’INPS, ci sono rimedi?

Una volta presentata la domanda in via telematica, nell’area privata web del sito internet dell’INPS (in particolare, nella sezione “INPS Risponde”) è possibile controllare lo stato della richiesta.

Però, cosa accade se l’INPS rifiuta la domanda? Il soggetto interessato può fare qualcosa per tutelarsi?

La risposta è positiva. È possibile “impugnare” il provvedimento di rigetto della domanda per i permessi 104. Come? È proprio l’INPS a precisarlo sul proprio sito (rifacendosi alla circolare n. 182 del 1997, punto 11).

In particolare, contro il rifiuto della domanda da parte dell’Istituto, il lavoratore interessato può presentare ricorso al Comitato Provinciale della struttura territoriale INPS competente in relazione alla residenza del lavoratore.

Peraltro, non è l’unica soluzione a disposizione dell'interessato. Difatti, fare ricorso al Comitato Provinciale non esclude la possibilità di seguire la via giudiziaria.


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