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Legge 104, niente fermo amministrativo per l'auto: ecco quale documento compilare per annullare il provvedimento

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Legge 104, niente fermo amministrativo per l'auto: ecco quale documento compilare per annullare il provvedimento
Scopriamo insieme come supportare la richiesta di cancellazione del fermo
Il fermo è un provvedimento amministrativo di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l'utilizzo del bene. Più nel dettaglio, il fermo amministrativo di un veicolo si attiva quando il contribuente non paga una cartella esattoriale entro 60 giorni. In altre parole, il veicolo sottoposto a fermo non può legalmente circolare fino a quando il debito non venga pagato o rateizzato.

L’Agente della Riscossione invia una comunicazione preventiva, dando al contribuente 30 giorni per regolarizzare la situazione.
Il referente normativo va individuato nel D.P.R. 602/1973 e, precisamente, nell’art. 86.

La procedura per l'iscrizione del fermo – imposto solo per debiti che superano un importo di euro 800 - è stabilita con decreto ministeriale (attualmente si applica il decreto 7 settembre 1998, n. 503).

La procedura si snoda attraverso le seguenti fasi:
1. l'Agente della Riscossione, di propria iniziativa o su segnalazione dell'ente impositore, acquisisce la notizia della proprietà del bene in capo al contribuente moroso;
2. successivamente, lo stesso Agente della Riscossione richiede al pubblico registro - nel quale il bene si presume iscritto - una certificazione che ne attesti la persistente proprietà in capo al soggetto debitore;
3. in caso di accertamento della proprietà in capo al debitore, l'Agente della Riscossione, con proprio provvedimento, ha il potere di disporre direttamente il fermo amministrativo del veicolo;
4. l'Agente della Riscossione invia al contribuente una comunicazione preventiva (cosiddetto "preavviso di fermo"), mediante la quale concede un termine di trenta giorni per l'effettuazione del saldo delle pendenze tributarie interessate dal provvedimento stesso;
5. in carenza di pagamento delle somme richieste, si provvede all'iscrizione nel pubblico registro pertinente, trasmettendo a questo l'originale del provvedimento stesso, unitamente a una nota di trascrizione;
6. l'avvenuta iscrizione è comunicata anche alla Direzione regionale delle entrate e alla Regione;
7. in caso di pagamento del debito, l'Agente trasmette al contribuente, proprietario del veicolo fermato, l'assenso alla cancellazione del provvedimento per sopravvenuta estinzione del debito garantito;
8. il contribuente, munito del provvedimento di revoca, dovrà, infine, recarsi presso il pubblico registro competente per chiedere la cancellazione della trascrizione, corrispondendo i relativi diritti.

Come si anticipava, l'Agente della Riscossione, prima di iscrivere il fermo del veicolo, deve inviare al contribuente un "preavviso", con il quale gli concede un termine di trenta giorni per pagare, avvertendolo che, in mancanza di pagamento, si procederà all'effettiva iscrizione del fermo. La mancata comunicazione del preavviso è motivo di nullità del fermo.

Sono previste eccezioni all’applicazione del fermo amministrativo?

Ebbene sì. Il fermo amministrativo non può essere applicato ai veicoli strumentali all’attività di impresa o professionale. Ai fini dell’esonero, il contribuente deve presentare la documentazione necessaria tramite il Modello F2, indicando la tipologia dell’attività e i documenti richiesti a sostegno delle dichiarazioni effettuate.
Ancora, il fermo amministrativo non può essere disposto - oppure può essere sospeso - nel caso delle auto destinate ai disabili. Ai fini dell’esonero dal fermo, il contribuente con invalidità può utilizzare il Modello F3, “Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili”, che rappresenta il documento chiave per richiedere la cancellazione di un fermo amministrativo.

Quali documenti sono necessari per supportare la richiesta?

È fondamentale allegare il libretto di circolazione che mostra i dispositivi speciali per la guida da parte di persone disabili, la fattura di acquisto del veicolo con le agevolazioni della legge 104, e il contrassegno “Parcheggio per disabili”.

Si ricorda che il provvedimento di fermo amministrativo è impugnabile dinanzi:
  • al giudice tributario, se il credito in forza del quale è stato iscritto riguarda tasse o sanzioni per l'omesso versamento delle imposte;
  • al giudice di pace, se il credito è fondato invece sul mancato pagamento di multe per violazione del codice della strada;
  • - al Tribunale ordinario, sezione lavoro, se il fermo dipende dall'omesso versamento di contributi previdenziali.

Ciò in quanto la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati appartiene al giudice tributario, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.


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