- detrazione IRPEF del 19%;
- IVA agevolata al 4%;
- esenzione dal pagamento del bollo auto;
- esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT).
Proseguendo nella lettura, scoprirai come beneficiare dell'IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF del 19%.
Prima di tutto, devi sapere che tali agevolazioni sono previste, appunto, in caso di acquisto di un'auto destinata unicamente o prevalentemente a beneficio di soggetti con disabilità, e possono essere richieste dal portatore di handicap o da un suo familiare, a patto che il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico dello stesso. Di conseguenza, l'autovettura dovrà essere intestata ad uno di questi due soggetti: o la persona disabile, o il familiare che lo abbia fiscalmente a carico. In caso contrario, non si potrà usufruire delle agevolazioni previste. In particolare, nel caso di auto intestata al familiare, è importante sottolineare che, per poter considerare una persona fiscalmente a carico, è necessario che tale persona (in questo caso il portatore di handicap) possieda un reddito annuo complessivo non superiore ad euro 2.840,51. Il limite è elevato ad euro 4.000 nel caso si tratti di figlio con età non superiore a 24 anni.
Inoltre, per acquistare un'auto beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992, il soggetto beneficiario deve possedere una disabilità grave. Deve trattarsi quindi, ad esempio, di persone:
- non vedenti o colpite da cecità assoluta o che presentano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- non udenti;
- con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- affette da pluriamputazioni;
- con ridotte o impedite capacità motorie.
Ma vediamo in cosa consistono le agevolazioni in materia e come ottenerle.
In primo luogo, la persona che presenta le predette gravi disabilità o il familiare che la ha fiscalmente a carico può chiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, piuttosto che al 22%.
Tale aliquota IVA agevolata è applicabile sia per l'acquisto di veicoli nuovi che usati.
Per quanto riguarda i limiti di cilindrata, è possibile acquistare veicoli con cilindrata fino 2.000 centimetri cubici, se si tratta di veicoli con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche per l’acquisto contestuale di optional, nonché alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti, anche nel caso siano superiori ai limiti di cilindrata indicati, nonché alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L'agevolazione è applicabile, inoltre, una sola volta nel corso di 4 anni, che decorrono dalla data di acquisto, e tale beneficio è ottenibile nuovamente in questo lasso di tempo soltanto se il precedente veicolo è stato cancellato dal PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico, in quanto destinato alla demolizione, o nel caso il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali sia stato rubato e non ritrovato, esibendo, naturalmente, la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. Non è invece possibile riottenere il beneficio, nel quadriennio, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ma si può perdere il diritto all'agevolazione? Sì, se il veicolo viene ceduto prima che siano decorsi due anni dall’acquisto. In questo caso, occorrerà versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), a meno il disabile non abbia ceduto il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare adattamenti nuovi e diversi, a causa delle mutate condizioni di salute.
Ma quale documentazione occorre per usufruire dell'IVA agevolata in caso di acquisto auto con legge 104/1992?
Occorrono i seguenti documenti:
- certificazione attestante la condizione di disabilità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, nei quattro anni precedenti alla data di acquisto, non è stato acquistato un altro veicolo usufruendo delle agevolazioni. Nel caso di acquisto nel quadriennio, nelle ipotesi in cui è ammesso, si dovrà produrre altresì il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione da cui risulti altresì, nel caso di auto da intestare al familiare della persona disabile, che tale soggetto sia fiscalmente a carico dell'intestatario.
Nel caso si tratti di disabili con ridotte o impedite capacità motorie, per i quali sia necessario un adattamento del veicolo, occorre altresì presentare:
- fotocopia della patente di guida speciale;
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risultino gli adattamenti necessari;
- copia della certificazione di handicap o invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
- autodichiarazione dalla quale risulti che trattasi di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.
Per quanto riguarda, invece, la detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l'acquisto dell'auto, questa vale per auto senza limiti di cilindrata e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Anche tale agevolazione spetta una sola volta nell'arco di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto, a meno che il veicolo precedentemente non sia rubato o non sia stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione, come abbiamo visto per l'IVA agevolata.
Inoltre, anche per tale agevolazione, si perde il diritto al beneficio se il veicolo viene ceduto, a titolo oneroso o gratuito, nei due anni dall’acquisto.
Ma attenzione! Sia per la detrazione IRPEF del 19% che per l'IVA agevolata al 4%, la perdita del beneficio non si verifica, invece, se si riceve in eredità un’auto che il genitore con disabilità aveva acquistato usufruendo delle agevolazioni e la si rivende prima che siano trascorsi i due anni.