La legge n. 104 del 1992 riconosce una serie di benefici per le persone con disabilità. Tra le varie agevolazioni, la persona con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104 può godere di una serie di agevolazioni per l’acquisto di mezzi di ausilio e sussidi. Si fa riferimento non solo all’IVA agevolata al 4% (anziché al 22%), ma anche alla detrazione IRPEF del 19%.
C’è un limite al numero di sussidi acquistabili in modo agevolato con la Legge 104? Cioè, poco dopo aver comprato un determinato prodotto, è possibile applicare nuovamente l’IVA al 4% per acquistare uno stesso prodotto?
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non c’è un limite, ma bisogna rispettare alcune condizioni. Cerchiamo di capire quali.
Innanzitutto, a titolo esemplificativo, quando si parla di mezzi di ausilio e di sussidi, ci si riferisce a quei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento del disabile (come, ad esempio, la servoscala) e ai supporti tecnici e informatici (cioè, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche).
Dunque, quanti sussidi si possono acquistare con le agevolazioni della Legge 104?
Il comma 1 dell’art. 3 della Legge 104 precisa chi ne ha diritto: sono coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o destinata ad aggravarsi con il tempo. Tale minorazione deve essere causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro e deve determinare emarginazione o svantaggio sociale. Inoltre, a norma del successivo comma 3, la situazione assume carattere di gravità quando, in relazione all’età del soggetto, la minorazione ha ridotto l’autonomia personale e ha reso necessaria un’assistenza generale, permanente e continuativa.
In relazione all’ipotesi dell’acquisto di un telefono cellulare poco dopo averne già comprato uno, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la normativa non stabilisce alcun limite al numero di sussidi tecnici e informatici acquistabili con l’IVA agevolata.
Tuttavia, se è vero che non ci sono restrizioni per l’acquisto agevolato di sussidi con la Legge 104, è anche vero che occorre rispettare una precisa condizione.
È necessario che esista una relazione tra il prodotto da comprare e la disabilità.
In parole povere, deve esserci un collegamento funzionale tra la patologia certificata e il sussidio da acquistare: ossia, il prodotto deve rispondere alle esigenze del disabile, dovendo portare effetti migliorativi nella vita del soggetto stesso.
Per capirci, ad esempio, nel caso di persone cieche, si applica l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (come computer o telefono a viva voce) per favorire l’autosufficienza e l’integrazione del disabile, facilitando la comunicazione interpersonale e l’elaborazione scritta o grafica.
Però, come si può dimostrare questo collegamento funzionale?
La normativa (l’art. 2, comma 2 del D.M. 14 marzo 1998) precisa i documenti necessari per gli acquisti con Iva agevolata al 4 per cento.
Per usufruire dell’aliquota IVA ridotta, al momento dell’acquisto, il disabile deve consegnare al venditore una copia del certificato che attesta l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla Commissione medica integrata. Questo perché i verbali delle Commissioni mediche integrate riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.
Se da questa documentazione non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione del collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
Se manca questo presupposto, non è possibile acquistare con la Legge 104.
C’è un limite al numero di sussidi acquistabili in modo agevolato con la Legge 104? Cioè, poco dopo aver comprato un determinato prodotto, è possibile applicare nuovamente l’IVA al 4% per acquistare uno stesso prodotto?
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non c’è un limite, ma bisogna rispettare alcune condizioni. Cerchiamo di capire quali.
Innanzitutto, a titolo esemplificativo, quando si parla di mezzi di ausilio e di sussidi, ci si riferisce a quei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento del disabile (come, ad esempio, la servoscala) e ai supporti tecnici e informatici (cioè, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche).
Dunque, quanti sussidi si possono acquistare con le agevolazioni della Legge 104?
Il comma 1 dell’art. 3 della Legge 104 precisa chi ne ha diritto: sono coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o destinata ad aggravarsi con il tempo. Tale minorazione deve essere causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro e deve determinare emarginazione o svantaggio sociale. Inoltre, a norma del successivo comma 3, la situazione assume carattere di gravità quando, in relazione all’età del soggetto, la minorazione ha ridotto l’autonomia personale e ha reso necessaria un’assistenza generale, permanente e continuativa.
In relazione all’ipotesi dell’acquisto di un telefono cellulare poco dopo averne già comprato uno, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la normativa non stabilisce alcun limite al numero di sussidi tecnici e informatici acquistabili con l’IVA agevolata.
Tuttavia, se è vero che non ci sono restrizioni per l’acquisto agevolato di sussidi con la Legge 104, è anche vero che occorre rispettare una precisa condizione.
È necessario che esista una relazione tra il prodotto da comprare e la disabilità.
In parole povere, deve esserci un collegamento funzionale tra la patologia certificata e il sussidio da acquistare: ossia, il prodotto deve rispondere alle esigenze del disabile, dovendo portare effetti migliorativi nella vita del soggetto stesso.
Per capirci, ad esempio, nel caso di persone cieche, si applica l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (come computer o telefono a viva voce) per favorire l’autosufficienza e l’integrazione del disabile, facilitando la comunicazione interpersonale e l’elaborazione scritta o grafica.
Però, come si può dimostrare questo collegamento funzionale?
La normativa (l’art. 2, comma 2 del D.M. 14 marzo 1998) precisa i documenti necessari per gli acquisti con Iva agevolata al 4 per cento.
Per usufruire dell’aliquota IVA ridotta, al momento dell’acquisto, il disabile deve consegnare al venditore una copia del certificato che attesta l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla Commissione medica integrata. Questo perché i verbali delle Commissioni mediche integrate riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.
Se da questa documentazione non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione del collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
Se manca questo presupposto, non è possibile acquistare con la Legge 104.