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Legge 104, il datore di lavoro ti chiede di usare le ferie al posto dei permessi 104, ecco come difenderti: Cassazione

Legge 104, il datore di lavoro ti chiede di usare le ferie al posto dei permessi 104, ecco come difenderti: Cassazione
I giorni di permesso 104 non possono in alcun modo essere scalati dalle ferie. Vediamo perché e quali rimedi possono essere attivati in caso di violazione
Lucia, impiegata presso l’azienda ZETA, inoltra la seguente mail al dirigente:

Oggetto: Richiesta permesso ex Legge 104 per i giorni 8 e 9 agosto

Buongiorno,
con la presente comunico che intendo usufruire di due giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 nelle date 8 e 9 agosto per assistere mia madre, persona con disabilità grave.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti,
Lucia Bianchi


Il Dirigente le risponde di procedere con l’utilizzo di due giorni di ferie, visto che dispone ancora di alcuni giorni residui.
Questa risposta è conforme alla normativa? In caso negativo come potrebbe difendersi Lucia?

Preliminarmente si ricorda che, per poter beneficiare dei permessi 104, bisogna essere lavoratori dipendenti che prestano cura (caregiver) a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992.
Il comma 1 dell’art. 3 citato stabilisce che lo stato di disabilità è riconosciuto a coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro.
Il comma 3 precisa, poi, che la situazione assume carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale del soggetto in relazione alla sua età, rendendo così necessaria un’assistenza permanente.

La disposizione citata mira ad agevolare la realizzazione di un’ampia protezione dei soggetti disabili, ponendo attenzione non solo sugli aspetti strettamente connessi alla loro integrità psico-fisica, ma anche al fondamentale bisogno di integrazione sociale, che costituisce un fattore di sviluppo della personalità di ogni essere umano (cfr. Corte Cost. 23 settembre 2016, n. 213).
In questa prospettiva, la limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro si giustifica in vista della necessità di dare rilievo, anche all’interno di una relazione negoziale alla quale il disabile è giuridicamente estraneo, a "interessi di natura solidaristica che inducono a valorizzare il ruolo dei rapporti personali e familiari in funzione di sostegno dei più deboli". Simile impostazione si inserisce nel più generale disegno tracciato dal Costituente che, da un lato, richiede a tutti l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e, dall’altro, affida alla Repubblica (art. 3, comma 2, Cost.) il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Corte Cost. 29 luglio 1996, n. 325).

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 costituiscono un diritto soggettivo pieno del lavoratore e non possono essere subordinati a valutazioni organizzative del datore di lavoro, né essere scambiati con altri istituti come ferie o recuperi orari.

In particolare si richiamano le seguenti sentenze:
  • Sentenza n. 3209/2016: la Corte ha stabilito che i tre giorni di permesso mensile per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie, né possono essere sostituiti o “compensati” con esse. Il diritto sussiste per legge e non dipende dalla concessione del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato.
  • Sentenza n. 15435/2014: i permessi ex Legge 104 non incidono negativamente sulla retribuzione accessoria del lavoratore. In particolare, devono essere conteggiati integralmente ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie.
  • Sentenza n. 14468/2018: i giudici hanno ulteriormente chiarito che i giorni di permesso non possono in alcun modo essere scalati dalle ferie. Ogni tentativo, da parte del datore, di obbligare il lavoratore a “consumare ferie” in luogo dei permessi 104 costituisce violazione del diritto.

Ritornando al quesito in premessa, a Lucia si consiglia di documentare tutto e di conservare le e-mail o comunicazioni in cui le viene sollecitato dal datore l’uso sostitutivo delle ferie. Lucia, inoltre, potrebbe inviare una segnalazione delle pressioni indebite al sindacato o all’ispettorato del lavoro, oltre che rivolgersi a un legale specializzato in diritto del lavoro se le violazioni sono reiterate o accompagnate da altri comportamenti discriminatori.
Infine si ricorda che, con il D. Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Diverse sono le funzioni che il decreto gli attribuisce, ma quella che più rileva è l'esercizio di stringenti poteri di verifica, a seguito di segnalazione, al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità.

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