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Interpretazione del testamento olografo

Interpretazione del testamento olografo
Il giudice deve ricercare sempre la reale volontà del testatore per poter interpretare il contenuto del testamento redatto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14070 del 8 luglio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di interpretazione del testamento olografo (vale a dire, del testamento scritto di pugno dal testatore), disciplinato dall’art. 602 codice civile.

Nel caso esaminato dalla Corte, una società aveva agito in giudizio nei confronti di un determinato soggetto, affermando di aver acquistato da due eredii diritti di superficie e di sopraelevazione sul secondo piano di un fabbricato”, collegati ad una scalinata del fabbricato stesso.

Secondo la società, gli eredi (da cui egli aveva acquistato tali diritti) avevano ricevuto tale scalinata per testamento, nel quale era stabilito espressamente che gli stessi “ne potessero usufruire per una eventuale sopraelevazione”.

Il convenuto in giudizio, invece, in contrasto con tale disposizione, “aveva chiuso la scalinata realizzando due stanze, una nella parte inferiore e una nella parte superiore”, con la conseguenza che “la stessa era inutilizzabile e che non potevano più essere esercitati i diritti di superficie e di sopraelevazione”.

Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dalla società, condannando il convenuto “al ripristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione delle opere interclusive”.

La sentenza, tuttavia, veniva riformata in secondo grado, in quanto la Corte d’Appello riteneva che le dichiarazioni rese dai testimoni, nel corso dell’istruttoria, avevano rivelato che “la scalinata era stata chiusa allorquando il testatore era ancora in vita, sicché né il diritto, né la situazione di fatto contemplati nel testamento olografo erano mai venuti ad esistenza”.

Pertanto, “le disposizioni testamentarie incompatibili con lo stato di fatto coevo al momento dell’apertura della successione, in quanto riferite a beni o diritti mai esistiti o non più esistenti nel patrimonio del de cuius”, dovevano considerarsi “improduttive di effetti”.

Ritenendo tale sentenza ingiusta, la società proponeva ricorso in Cassazione, osservando che “il testamento risultava essere datato 3 febbraio 1975, mentre la prova testimoniale assunta aveva fatto emergere che la scalinata coperta citata nell’atto di ultima volontà era stata chiusa negli anni 1955 e 1956”.

Tuttavia, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva dato corretta applicazione dell’art. 686 codice civile (revoca del legato), dal momento che tale norma fonda una presunzione di revoca della disposizione testamentaria ma a condizione che “l’alterazione sia temporalmente posteriore all’atto di ultima volontà”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di poter aderire solo parzialmente alle argomentazioni svolte dalla società ricorrente.

Secondo la Corte, infatti, il giudice di secondo grado non avrebbe dato applicazione alla disposizione di cui sopra, limitandosi a ravvisare una “incompatibilità tra le disposizioni testamentarie e lo stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione” e “rilevando come le stesse si riferissero a beni o diritti mai esistiti o non più esistenti nel patrimonio del de cuius”.

La Corte d’Appello, del tutto correttamente, aveva “tratto la logica conclusione che quelle disposizioni erano improduttive di effetti”.

Sotto altri aspetti, tuttavia, il ricorso proposto dalla società doveva ritenersi fondato.

Secondo la Cassazione, infatti, il giudice di secondo grado “dopo aver rilevato che le deposizioni testimoniali fornivano univoche indicazioni nel senso della chiusura della scala negli anni 1955 – 1956”, aveva “omesso del tutto di indagare la volontà testamentaria e di verificare se, a fronte della modificazione dello stato dei luoghi concernente la predetta scala, conservasse un qualche significato la disposizione di cui si dibatte, che aveva ad oggetto anche il diritto di sopraelevare l’edificio”.

In proposito, la Corte di Cassazione osservava che tale accertamento si rendeva necessario, in considerazione della “necessità di dar conto della discrasia tra disposizione testamentaria e situazione dei luoghi, posto che l’atto di ultima volontà fu redatto allorquando la scalinata era stata interclusa”.

Inoltre, ricordava la Cassazione come “una disposizione testamentaria va sempre interpretata ricercando la reale volontà del de cuius e assegnando, per quanto possibile, un senso compiuto alle espressioni dubbie”.

In sostanza, il giudice “procedere a un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, valutando anche elementi estrinseci e potendo sempre attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico”.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, “a fronte della rilevata discrasia tra la situazione del beni di cui il testatore aveva disposto e il contenuto delle disposizioni che le riguardavano, avrebbe dovuto quindi verificare, alla stregua degli indicati criteri ermeneutici, se la volontà del de cuius potesse essere suscettibile di una qualche concreta attuazione, visto che la soluzione ermeneutica indicata rendeva priva di effetti quanto espresso con riferimento alla nominata scala e ai correlati diritti di superficie e di sopraelevazione”.

In considerazione di quanto sopra, la Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società ricorrente, rinviando la causa alla Corte d’Appello, affinché la medesima decidesse in base ai principi sopra affermati.


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