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Impugnazione delibere dell'assemblea di condominio: č il condomino che impugna a dover provare che quanto dichiarato nel verbale non corrisponde al vero

Impugnazione delibere dell'assemblea di condominio: č il condomino che impugna a dover provare che quanto dichiarato nel verbale non corrisponde al vero
Il verbale di assemblea condominiale è una scrittura privata che ha valore di prova legale, con la conseguenza che quanto ivi dichiarato si presume corrispondente al vero, salvo prova contraria.
E’ del 9 maggio 2017 un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di condominio e di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale (Cass. civ., sentenza n. 11375 del 9 maggio 2017).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una società che aveva preso in locazione un appartamento sito all’interno di un condominio, aveva impugnato una delibera dell’assemblea, in quanto, secondo la ricorrente, la delibera in questione non era stata approvata all’unanimità, come risultava dal verbale, e, anzi, non vi era stata alcuna votazione in ordine ad alcuni punti all’ordine del giorno.

Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato l’impugnazione proposta e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, con la conseguenza che la ricorrente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo la ricorrente, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere “implicita l’approvazione all’unanimità della delibera” e non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che non vi era stata alcuna votazione in ordine ad alcuni punti all’ordine del giorno, come dimostrato dalla registrazione audio che era stata prodotta in corso di causa.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la ricorrente si era limitata a lamentare la ricostruzione dei fatti che era stata fatta dal Tribunale ma che “l’interpretazione della deliberazione assembleare di un condominio” rappresenta un accertamento che è riservato al Tribunale ed, eventualmente alla Corte d’appello, mentre la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti di causa.

Il giudizio di Cassazione, infatti, è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme di legge da parte dei giudici dei precedenti gradi di giudizio e la Corte non può in alcun modo entrare nuovamente nel merito della controversia.

Evidenziava, peraltro, la Cassazione, che ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., la delibera dell’assemblea di condominio può essere impugnata solo dai condomini che non siano stati presenti all’assemblea, da quelli che abbiano espresso voto contrario e da quelli che si siano astenuti.

Inoltre, spetta allo stesso condomino che abbia espresso voto contrario o che si sia astenuto di provare il proprio dissenso o la propria astensione.

Infatti, il verbale di assemblea costituisce una “scrittura privata”, che, laddove sia firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario, ha “valore di prova legale”, con la conseguenza che si presume che il contenuto della stessa sia veritiero, spettando al condomino che impugni di provare il contrario.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente non aveva fornito alcun elemento che dimostrasse che la delibera non era stata approvata all’unanimità, come risultava dal verbale, e, pertanto, l’impugnazione non poteva in alcun modo essere accolta.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società-condomina, confermando integralmente la sentenza emessa dalla Corte d’appello e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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