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L’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione va eccepita tempestivamente dal convenuto

L’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione va eccepita tempestivamente dal convenuto
Qualora in primo grado non sia stata eccepita o non sia stata rilevata dal giudice d'ufficio l’improcedibilità della domanda, il giudice d'appello può disporre la mediazione solo tenendo conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti.
Con la sentenza n. 32797/2019 la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al difetto di procedibilità della domanda giudiziale valutato dal giudice di Appello. I fatti di causa vedevano coinvolti il conduttore ed il proprietario di un immobile. Il primo conveniva in giudizio il proprietario al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento del valore corrispondente a trentasei mensilità di canone, normalmente pagato dallo stesso inquilino. Ciò sarebbe stato dovuto quale risarcimento ex artt. 3, commi 3 e 5, della Legge sulle locazioni abitative.
L’attore lamentava, in particolare, che la proprietaria - convenuta, nonostante il mancato rinnovo del contratto di locazione dovuto agli accordi di vendita intercorsi, non si fosse determinata a vendere l’immobile nei termini di legge (12 mesi). La pretesa attorea non era accolta dal Tribunale perché, secondo il giudice, il termine di dodici mesi decorreva dall’esaurimento della procedura di sfratto.
Il conduttore impugnava la sentenza in Appello.
La Corte territoriale, tuttavia, dichiarava l’improcedibilità della domanda, precisando, in particolare, che l’appellante avesse senza giustificato motivo disertato gli incontri relativi alla procedura di mediazione ex art. 8 del D. lgs. n. 28 del 2010 e che il giudice di Appello ha il potere di rilevare la nullità della sentenza a fronte di “difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado”.
Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione.

Si deduceva, innanzitutto, la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1 e 1 bis, D. lgs. n. 28 del 2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile. Il ricorrente evidenziava che avrebbe dovuto essere il convenuto ad eccepire, a pena di decadenza, l’improcedibilità della domanda per difetto di esperimento del procedimento di mediazione, ovvero, in alternativa, il giudice a rilevarla d’ufficio, e non oltre la prima udienza.
Ancora, a detta del ricorrente, tanto il convenuto, quanto il giudice di primo grado avevano omesso di sollevare eccezioni sul punto.
Si deducevano, inoltre, la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28 del 2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che è facoltà del giudice di Appello sanare il vizio invitando le parti alla mediazione, qualora individui un’ipotesi di improcedibilità della domanda a causa di difetto (o errato) esperimento della mediazione.
Il giudice dovrebbe, oltremodo, vagliare la possibilità di una “nuova” mediazione sulla base della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Essa ha preliminarmente ricordato il tenore letterale di cui all’art. 5, comma 1-bis, D. lgs. 28 del 2010, circa l’obbligo dell’esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tale ottica, “[…] l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza […]”.

Stante quanto osservato, avrebbe dovuto essere il convenuto, o, in alternativa, il giudice del merito, ad eccepire tale vizio.
Come ha precisato la Corte “In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è pertanto precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda. Nel caso di specie sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice”.
A corroborare la posizione del Supremo Consesso vi è la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, della legge citata, secondo cui: “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
D’altronde è la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27433/2018) ad aver confermato che la determinazione della condizione di procedibilità da parte del giudice dell’Appello, sulla scorta di una propria valutazione discrezionale, rappresenti una mera facoltà.

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