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Va a fuoco la canna fumaria appena ristrutturata: chi risponde?

Va a fuoco la canna fumaria appena ristrutturata: chi risponde?
In caso di incendio per cattivo isolamento della canna fumaria è responsabile chi ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Cosa succede in caso di incendio dovuto al cattivo isolamento della canna fumaria? In questo caso, chi può considerarsi direttamente responsabile?

Proprio di questa questione si è recentemente occupato il Tribunale di Reggio Emilia, il quale, con la sentenza n. 441 del 31 marzo 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il proprietario di un immobile agiva in giudizio nei confronti del soggetto cui erano stati appaltati i lavori di ristrutturazione della propria abitazione, chiedendo il risarcimento per i gravissimi danni subiti a seguito di un incendio.

Stando ai rilievi dei Vigili del Fuoco, la causa dell’incendio doveva ricondursi all’inadeguato isolamento della canna fumaria del camino, che era stato realizzato a ridosso di travi in legno.

Di conseguenza, l’uomo chiedeva l’accertamento della responsabilità dell’appaltatore nella causazione del danno, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1669 del c.c..

L’appaltatore, tuttavia, si difendeva, sostenendo che la responsabilità doveva ricondursi all’artigiano che aveva costruito materialmente la canna fumaria.
 
Il Tribunale, dopo aver ricostruito ed esaminato la documentazione prodotta dal danneggiato e dall’appaltatore, rilevava come le operazioni di montaggio del camino fossero, effettivamente, state effettuate dall’artigiano indicato dal convenuto, dal momento che risultava che l’appaltatore si fosse limitato a curare le relative opere murarie.
 
In ogni caso, secondo il Tribunale, tale considerazione non escludeva, comunque, il fatto che l’appaltatore dovesse ritenersi responsabile per i danni subiti dal proprietario dell’immobile.
 
Rilevava, infatti, il giudice, come l’appaltatore avesse posizionato la trave in legnoproprio nella zona destinata alla realizzazione della canna fumaria del camino, ovvero in un luogo oggettivamente del tutto inadeguato per garantire la sicurezza dell’intera struttura”.
 
Inoltre, precisava il Tribunale come l’appaltatore avesse, in ogni caso, “un preciso obbligo di coordinamento e controllo dell’attività messa in essere da altri artigiani coinvolti nell’intero progetto” e ciò sia in virtù della sua preparazione tecnica, sia in forza delle obbligazioni assunte nei confronti del danneggiato, “che gli imponevano di realizzare un prodotto completo e sicuro”.
 
In sostanza, secondo il Tribunale, l’appaltatore avrebbe dovuto “vigilare che le scelte realizzative operate da terzi, che avevano una concreta incidenza sulla struttura del tetto [n.d.r. parte dell'immobile comunque interessato dai lavori di ristrutturazione], fossero corrette e tali da non incidere negativamente sulla stabilità e sicurezza dell’opera realizzata”, in quanto “lo stesso soggetto era l’unico che avrebbe potuto apprezzare da un punto di vista tecnico la necessaria compatibilità di quegli interventi con la copertura realizzata”.
 
Peraltro, osservava il giudice, che “l’omissione di controllo appare ancora più rilevante se si considera anche l’oggettiva pericolosità della realizzazione di una cappa di aspirazione di un camino in vicinanza ad una trave lignea; tale pericolosità è comunemente percepibile da chiunque, alla luce della comune esperienza in ordine alla infiammabilità del legno”.
 
Il giudice riteneva, pertanto, sussistente la responsabilità dell’appaltatore per i danni subiti dal proprietario dell’immobile, condannando il medesimo al risarcimento dei relativi danni, quantificati in oltre € 50.000 e condannando, altresì, il medesimo, al pagamento delle spese di lite.


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