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Fioriere sul terrazzo all'ultimo piano del condominio: beni comuni o beni di proprietà esclusiva del condomino?

Fioriere sul terrazzo all'ultimo piano del condominio: beni comuni o beni di proprietà esclusiva del condomino?
Secondo la Cassazione, le fioriere poste sul terrazzo all'ultimo piano dell'edificio condominiale possono considerarsi "bene comune" solo se si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Le fioriere sul terrazzo all’ultimo piano di un edificio condominiale devono considerarsi sempre dei beni comuni?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6624 del 30 marzo 2012, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la condomina proprietaria dell’appartamento posto all’ultimo piano dell’edificio aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, evidenziando che all’esterno della ringhiera che delimitava il proprio terrazzo erano state realizzate dall’impresa costruttrice delle fioriere in cemento armato, che erano sempre state considerate dei beni di proprietà comune, con conseguente ripartizione delle relative spese fra tutti i condomini.

Con una delibera, tuttavia, l’assemblea di condominio aveva deciso di porre a carico dei soli condomini proprietari della terrazza le spese relative alla parte interna delle fioriere in questione, lasciando a carico del condominio solo le spese relative al lato esterno.

La condomina dell’ultimo piano, dunque, aveva deciso di impugnare la delibera, in quanto illegittima.

Il Tribunale di Roma, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda della condomina ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello, che aveva dichiarato la nullità della delibera impugnata.

Secondo la Corte d’appello, infatti, le fioriere oggetto di contestazione non avevano solo funzione ornamentale, dal momento che le stesse costituivano “parte integrante della struttura dello stabile”, per cui le stesse dovevano ritenersi appartenere al condominio, con la conseguenza che le relative spese dovevano essere ripartite fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il condominio ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 1117 e 1125 cod. civ., dal momento che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, i “balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità mobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al condominio, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Effettivamente, secondo la Cassazione, i balconi aggettanti presenti in un condominio costituiscono un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di quest’ultima.

Precisava la Cassazione, inoltre, che solamente “i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore” devono essere considerati “beni comuni”, quando gli stessi “si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”.

Nel caso di specie, invece, secondo la Corte, doveva escludersi che le fioriere oggetto di causa avessero “un qualche pregio artistico” e facessero parte “del decoro architettonico dell’edificio”, avendo le stesse “prevalente funzione di protezione della terrazza”, di cui fungevano da parapetto.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che tali fioriere facessero parte “di un progetto complessivo dello stabile quale parte integrante del profilo architettonico”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal condominio, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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