Con la
sentenza n. 1064/2019, il
Giudice di Pace di Firenze ha accolto il
ricorso proposto da una
società, alla quale era stato notificato verbale di accertamento violazione per superamento dei limiti di velocità, rilevato in autostrada per mezzo di
autovelox in postazione fissa.
La società proponeva ricorso al
Prefetto, che però veniva respinto. Allora impugnava l’ordinanza - ingiunzione prefettizia dinanzi al Giudice di Pace, eccependo, tra l’altro, la nullità dell’accertamento effettuato, per carenza di prova in ordine alla taratura e idoneità del dispositivo utilizzato per il rilevamento della velocità.
Nell’accogliere il ricorso, il Giudice di Pace ha innanzitutto ribadito l'insegnamento della
Corte di Cassazione, secondo cui
l’accertamento dell’infrazione non è una generica e approssimata percezione della commissione della violazione, ma un risultato conseguente al compimento delle indagini finalizzate a verificare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’infrazione stessa.
In altre parole, prosegue il giudicante, la Suprema Corte ha inteso richiamare l’attenzione sulla necessità di svolgere un completo e rigoroso accertamento prima di contestare la violazione.
Con particolare riferimento alla c.d. taratura degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità, la sentenza in commento, dopo aver ricordato che la stessa è imposta da precise norme, rammenta altresì che essa rappresenta l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge.
La taratura, dunque, è indispensabile per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo, e per consentire uno standard accettabile di garanzia per il cittadino.
Il Giudice di Pace sottolinea, inoltre, l'estrema delicatezza di tali apparecchiature, il cui funzionamento può essere alterato da numerosi fattori: urti, vibrazioni, cadute, alte o basse temperature, con conseguente necessità di procedere a verifiche periodiche per il mantenimento nel tempo dell’affidabilità delle misurazioni effettuate.
Pertanto, non possono costituire
fonti di prova i dati rilevati da apparecchiature munite della sola omologazione, e non sottoposte alle predette verifiche periodiche. Nel caso in esame, infatti, la Prefettura si era limitata a produrre un attestato di verifica di conformità, rilasciato direttamente dalla ditta costruttrice.
Il Giudice di Pace cita anche la nota sentenza n. 113/2015 della
Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La taratura - precisa invece il Giudice di Pace - deve essere certificata da appositi centri SIT, debitamente autorizzati, come previsto dalle norme vigenti.