La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5530 del 6 marzo 2017, si è occupata di un caso di impugnazione di una multa (rectius: sanzione amministrativa) che era stata comminata ad un soggetto a seguito di un accertamento effettuato mediante un tutor.
La Polizia Stradale di Milano, in particolare, aveva contestato al conducente in questione la violazione dell’art. 142 Codice della Strada, per eccesso di velocità, rilevato a mezzo “tutor”.
Secondo il conducente, la multa in questione avrebbe dovuto essere annullata, dal momento che il Ministero dell’Interno (destinatario dell’impugnazione della multa) non aveva provato che il dispositivo “tutor” era stato adeguatamente segnalato lungo l’autostrada.
Né il Giudice di Pace, né il Tribunale, tuttavia, avevano ritenuto di poter aderire alle argomentazioni svolte dal conducente, con la conseguenza che quest’ultimo aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza che aveva confermato la legittimità della multa.
Ebbene, la Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Secondo la Cassazione, infatti, il Tribunale di Lodi aveva erroneamente posto alla base della propria decisione il presunto “fatto notorio” secondo cui tutti gli utenti della strada lombardi sapevano che su quell’autostrada c’erano dei cartelli verticali che segnalavano la rilevazione della velocità tramite “tutor”, con la conseguenza che non era necessario dare una specifica prova dell’esistenza dei cartelli di segnalazione, che tutti sapevano essere presenti.
Evidenziava la Cassazione, in particolare, che la circostanza in questione non poteva considerarsi un vero e proprio “fatto notorio”, in quanto l’art. 115 c.p.c., nello stabilire che il giudice può “porre a fondamento delle decisioni, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” si riferisce ad “eventi di carattere generale ed obiettivo, che proprio perchè tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico) non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità”.
Quindi , secondo la Corte, non può considerarsi “fatto notorio” una specifica caratteristica di un’autostrada, che è destinata al traffico di un numero indeterminato di persone, non necessariamente residente nelle vicinanze della strada stessa.
Di conseguenza, non potendosi considerare “fatto notorio” che i “tutor” erano segnalati, il Ministero dell’Interno (destinatario dell’impugnazione della multa) avrebbe dovuto specificamente provare che i “tutor” erano correttamente segnalati.
Poiché tale prova, invece, non era stata fornita, la multa doveva essere annullata.