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Legittima la multa per eccesso di velocità anche se l'autovelox è segnalato solo 1 km prima del luogo del rilevamento

Legittima la multa per eccesso di velocità anche se l'autovelox è segnalato solo 1 km prima del luogo del rilevamento
E' necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento non vi sia una distanza superiore a quattro km ma non è stabilita una distanza minima.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7949 del 28 marzo 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale e di multa per eccesso di velocità rilevato da autovelox.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Bolzano aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, con la quale era stata rigettata l’impugnazione proposta da un soggetto avverso una multa comminata per eccesso di velocità, rilevato da autovelox (art. 142 Codice della Strada).

Il Tribunale, in particolare, evidenziava come il verbale della contravvenzione “indicasse con precisione data, ora e luogo della contestata violazione (…), superando le critiche dell'appellante”.

Il Tribunale, dunque, attribuiva “valenza a quanto affermato nel verbale, secondo cui il rilevamento della velocità era segnalato 1250 metri prima, conformemente al disposto dell'art. 142 C.d.S.”.

Secondo il Tribunale, inoltre, era stato dimostrato che l’autovelox era stato regolarmente abilitato all’uso.

Ritenendo la decisione ingiusta, il multato decideva di proporre ricorso per Cassazione, evidenziando come il verbale non indicasse la località dove sarebbe avvenuta la contestata infrazione.

Secondo il ricorrente, inoltre, la segnalazione dell’autovelox “ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, il Tribunale di Bolzano aveva “correttamente spiegato che nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del codice della strada, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonchè, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti”.

Nel caso di specie, dunque, “trattandosi di infrazione dei limiti di velocità accertati a mezzo autovelox, il verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox sia stato adoperato nel luogo e tempo indicato, ed abbia fornito all'agente accertatore i dati in esso riportati”.

Osservava la Cassazione, poi, come il verbale di contestazione dell’infrazione dovesse contenere “gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 C.d.S. (…) con riguardo al ‘giorno, ora e località’” e come, nel caso in esame, il verbale indicasse la strada nella quale si era verificata l’infrazione, nonché l’altezza della stessa.

Quanto alla contestazione relativa alla distanza dell’autovelox, la Cassazione osservava come “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventiva mente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza”.

Nel caso in questione, dunque, poiché era stato dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento e poiché il Tribunale aveva ritenuto tale distanza congrua, il motivo di impugnazione non poteva considerarsi fondato.

Precisava la Cassazione, infatti, che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007, “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e, in particolare, che “è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, nè assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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