In estate, i contratti part-time fioccano e può capitare che i datori di lavoro impediscano ai propri dipendenti di trovare un secondo lavoro. Ma possono farlo?
Per dare una risposta è necessario guardare ad una sentenza della Cassazione, nello specifico la n. 13196 del 2017, che ha trattato proprio questo argomento.
Partiamo dal presupposto che la legge vieta al lavoratore di stipulare due contratti di lavoro full-time, in quanto è necessario rispettare l'arco di 11 ore di riposo psico-fisico tra un turno e un altro. Il diritto al riposo, essendo costituzionalmente garantito, è irrinunciabile per il lavoratore ed è obbligatorio.
Se per i contratti full-time il legislatore prevede questo limite, lo stesso non accade per i contratti part-time. Questo si spiega attraverso il fatto che la giornata lavorativa può durare al massimo 13 ore, monte orario giornaliero che con un solo contratto part-time non si raggiunge.
Nonostante la legge non imponga limiti circa la stipula di due contratti part-time, è necessario rispettare alcune formalità:
- bisogna darne comunicazione ad entrambi i datori di lavoro;
- in virtù dell'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato ex art. 2105 del c.c., le due attività non devono essere in concorrenza tra loro.
La sentenza sopracitata riguarda il licenziamento di un dipendente part-time presso un patronato che aveva stipulato un secondo contratto di lavoro, ritenuto dal suo datore di lavoro in conflitto con le funzioni svolte all'interno del patronato stesso. Infatti il datore di lavoro motivava il licenziamento affermando che l'art. 10 del codice aziendale prevedeva l'espresso divieto di svolgere altri lavori; ciò perché la qualità di dipendente del patronato era incompatibile con:
- altri impieghi sia pubblici che privati;
- altre occupazioni o attività ritenute non conciliabili con i doveri d’ufficio e con il decoro dell’ente.
Da questa sentenza possiamo ricavare che il datore di lavoro può vietare la stipula di un secondo contratto di lavoro part-time solo se il secondo è in violazione degli obblighi del lavoratore e che, in caso contrario, il datore non potrà sanzionare o licenziare il dipendente.
Se dalla condotta del lavoratore dovesse derivare una violazione dei suoi obblighi, solo allora potrà essere sanzionato, con la possibilità, comunque, di impugnare il provvedimento disciplinare dinanzi al giudice per richiedere la dichiarazione di illegittimità dello stesso.
Ricaviamo anche che il divieto di stipulare un secondo contratto part-time non può essere previsto dal regolamento aziendale.