La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione, con l’ordinanza n. 28983 del 4 dicembre 2018.
La Cassazione, in particolare, si è trovata a decidere in merito alla legittimità di una sentenza con cui la Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano state rigettate le domande svolte da alcuni vigili urbani, dipendenti di un Comune, volta ad ottenere il “riconoscimento del diritto all'indennità di turno”, prevista dal contratto collettivo.
La Corte d’appello, infatti, aveva ritenuto che i vigili urbani svolgono servizio sette giorni su sette, in turni che possono cadere “ordinariamente di domenica oppure in altre giornate festive infrasettimanali, senza che questo comporti di per sè il compenso per lavoro straordinario oppure il diritto ad astenersi dal prestare attività lavorativa ordinaria in giorni festivi, restando comunque impregiudicato il diritto al riposo compensativo, che non è in contestazione”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire a quanto osservato dalla Corte d’appello, evidenziando che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8458 del 2010, aveva precisato che i dipendenti degli enti locali che svolgono le loro prestazioni lavorative “con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (…), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale)”, deve essere esclusa possibilità di cumulare la maggiorazione di retribuzione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Tale conclusione si giustifica, secondo la Corte, sulla base del fatto che “i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (…) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro”.
Secondo la Cassazione, infatti, la maggiorazione per il lavoro straordinario “si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti”.
Nel caso di specie, dunque, la pretesa dei vigili non poteva trovare accoglimento, essendo pacifico che gli stessi avessero “avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro, da loro qualificate come eccedenti tale orario solo perchè coincidenti con giornate festive infrasettimanali, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai vigili ricorrenti, confermando integralmente la sentenza impugnata.