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IMU, non devi pagarla sul terreno edificabile accorpato alla tua casa, ecco perchè: nuova sentenza

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IMU, non devi pagarla sul terreno edificabile accorpato alla tua casa, ecco perchè: nuova sentenza
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia ribadisce il principio di irretroattività del frazionamento catastale e ne chiarisce la portata ai fini dell'imposizione fiscale
Sussiste l’obbligo di pagamento dell’IMU anche su terreni che siano pertinenze di un immobile principale?
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, la quale ha espresso parere negativo in merito al suddetto quesito.
In particolare, la Corte era chiamata a pronunciarsi sul ricorso, presentato da una contribuente, avverso la richiesta di pagamento dell’IMU da parte del Comune, nel periodo d'imposta in cui quel terreno era registrato al catasto come pertinenza di altro immobile principale.
Nel caso in esame, il Comune avanzava la richiesta di pagamento a seguito dell'avvenuto frazionamento di un terreno di maggiore consistenza, il quale nel 2021 era stato diviso in più parti e che, prima di tale operazione, non era autonomamente iscritto al Catasto. Tale terreno, fino al 2021, era semplicemente una pertinenza di un fabbricato, già iscritto al Catasto edilizio urbano e, pertanto, già assoggettato ad imposizione IMU sempre regolarmente assolta dalla proprietaria.
A seguito del frazionamento, nel settembre 2021, il terreno edificabile veniva iscritto nel Catasto come cespite autonomo e, da quel momento in poi, è stato legittimamente assoggettato all’obbligo di versamento dell’imposta. Tuttavia, ciò che il Comune contestava era il mancato pagamento dell’IMU per gli anni antecedenti al frazionamento, relativi al periodo d'imposta dal 2015 al 2020.
Posto che in quel periodo d’imposta il terreno non era iscritto al catasto, bensì risultava essere una mera pertinenza di altro fabbricato, la proprietaria presentava ricorso a tale richiesta di pagamento, a suo dire già assolta avendo lei versato l’IMU relativa all’immobile principale. Per il Comune, invece, l’area non sarebbe stata pertinenziale e perciò aveva avanzato richiesta di pagamento.

La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso della contribuente, sostenendo che il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili esistenti nel periodo dell’imposta e che il terreno edificabile esiste catastalmente solo dal 2021. Determinante, per la decisione della Corte, è stata la qualificazione del terreno come pertinenza del fabbricato principale.
A conforto della tesi sostenuta dai giudici vi è l’iscrizione al Catasto dell’immobile principale che, sin dal 2008, riportava la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il fabbricato ed il terreno, divenuto edificabile a seguito del frazionamento.
Nel caso che qui ci interessa, viene in rilievo il concetto di irretroattività del frazionamento catastale, quale principio centrale nella decisione della Corte bresciana. Tale principio implica che gli effetti giuridici del frazionamento catastale non possano estendersi a periodi antecedenti alla data di effettivo accatastamento del terreno come cespite autonomo.
In altre parole, se un terreno diventa edificabile solo dopo una specifica data - in questo caso il 20 settembre 2021 - esso non può essere soggetto a imposizione per periodi antecedenti tale data, quando non aveva ancora acquisito una propria autonomia giuridica e fiscale.
Questo principio di irretroattività è profondamente radicato nell’ordinamento italiano e trova fondamento nell'art. 11 delle preleggi al Codice Civile, che stabilisce che la legge non dispone che per l’avvenire. Analogamente, nel contesto catastale e fiscale, un'area non può essere considerata autonomamente edificabile per gli anni precedenti alla sua registrazione catastale, anche qualora l'ente impositore sostenga diversamente.
Per comprendere appieno la portata di questa sentenza, è necessario analizzare il quadro normativo riguardante l'imponibilità delle pertinenze ai fini IMU. La normativa italiana prevede infatti che siano soggetti all'imposta municipale unica:
- i fabbricati;
- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli.

Dunque, quando un'area viene qualificata come pertinenza di un fabbricato principale, questa assume lo stesso regime fiscale del fabbricato principale, purché il vincolo pertinenziale sia effettivo e documentabile.
Il criterio fondamentale per stabilire se un’area possa essere considerata pertinenza è la sussistenza di un vincolo oggettivo e durevole, finalizzato al servizio od ornamento del fabbricato principale. Questo principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sempre escluso la tassazione separata delle pertinenze quando il loro utilizzo sia strettamente legato all'immobile principale.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia rappresenta un importante chiarimento interpretativo sulla corretta applicazione del principio di irretroattività del frazionamento catastale e sull'effettivo regime di tassazione delle aree pertinenziali.

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