Questi ultimi, in particolare, sono il coniuge (cui è parificata la parte dell’unione civile) e i figli. Nella nozione di familiari a carico, inoltre, possono rientrare, nel caso in cui convivano con il contribuente o ricevano da esso un assegno alimentare, anche i coniugi separati, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle e i nonni, come precisato dalla circolare n. 7 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Affinchè i soggetti ora indicati possano considerarsi fiscalmente a carico del contribuente, è necessario che il loro reddito non superi la soglia di legge, che, nello specifico è
- di euro 2.840, 51 al lordo degli oneri deducibili in generale;
- di euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 34186 del 15 novembre 2021, si è pronunciata proprio sul tema della valenza temporale dei limiti di reddito al fine del riconoscimento delle detrazioni fiscali per familiari a carico, precisando che le soglie di legge non devono essere superate per tutta la durata dell’anno di imposta. In caso di sforamento, a prescindere dal momento in cui si è realizzato il reddito che lo ha prodotto, la detrazione deve essere disconosciuta.
La vicenda giunta all’attenzione della Suprema Corte, in particolare, riguardava il disconoscimento della detrazione applicata da un contribuente sulle spese sostenute per il riscatto della laurea della figlia: il disconoscimento, nello specifico, era giustificato dal fatto che la figlia, che era rimasta a carico del genitore per 10 mesi nell’anno di imposta, a novembre aveva maturato dei redditi che andavano a superare la soglia di legge.
Avverso tale disconoscimento, il contribuente aveva proposto impugnazione, deducendo di avere diritto alla detrazione fiscale in quanto:
1. il reddito della figlia non era idoneo a garantire autosufficienza economica;
2. il reddito della figlia era stato sotto-soglia per la maggior parte del periodo di imposta e lo sforamento si era verificato successivamente alla spesa sostenuta;
Il ricorso del contribuente, tuttavia, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione in quanto il requisito della non autosufficienza economica non è previsto dal legislatore per il riconoscimento della detrazione, che si ancora unicamente al rispetto formale di alcune soglie quantitative.
A tal proposito, come sopra anticipato, la Cassazione ha inoltre precisato che il limite reddituale previsto dal legislatore deve ritenersi fissato con riferimento all’intero periodo di imposta.