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Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura: cosa prevede la legge?

Fisco - -
Superbonus, cessione del credito  e sconto in fattura: cosa prevede la legge?
Bonus edilizi: in quali casi è ancora consentito optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Non è sempre facile districarsi tra le regole riguardanti le diverse possibilità di usufruire dei bonus edilizi, soprattutto perché la normativa ha subito, nel tempo, diversi cambiamenti.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Com’è noto, la detrazione spettante per il superbonus e per altri interventi in materia edilizia, oltre a essere fruita in maniera diretta, poteva essere utilizzata o sotto forma di sconto in fattura oppure per la cessione di un credito d’imposta, di importo pari alla detrazione stessa.
Tuttavia, il cosiddetto decreto “blocca cessioni” (D.L. 11/2023) ha eliminato la possibilità di usufruire sia dello sconto in fattura che della cessione dei crediti, a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il decreto blocca cessioni ha però previsto numerose eccezioni al blocco: eccezioni che sono aumentate con la legge n. 38/2023, che ha convertito il decreto.
Se non si rientra nelle deroghe al blocco, l’unica possibilità di usufruire dei bonus edilizi sarà quella della detrazione nella dichiarazione dei redditi (con il rischio di perdere la parte eccedente se non si ha capienza fiscale sufficiente).
Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono i casi in cui è possibile ancora scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Per quanto riguarda in particolare il superbonus, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, sconto in fattura e cessione del credito sono consentiti se prima del 17 febbraio 2023 è stata presentata la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Quanti agli interventi effettuati dai condomini, per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito occorre che prima del 17 febbraio 2023 (quindi entro e non oltre il 16 febbraio 2023) sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e sia stata presentata la CILA.
Passiamo agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: per derogate al blocco è necessario che la domanda di titolo abilitativo sia stato presentata fino al 16 febbraio 2023.
Ulteriori eccezioni riguardano le aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3.
Qui sconto in fattura e cessione del credito sono ammessi rispetto agli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che presentino i seguenti requisiti:
- concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
- abbiano contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di titoli semplificato;
- alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali.
Riguardo, invece, i bonus edilizi minori, diversi dal superbonus, sono previste ulteriori eccezioni al blocco, purché il titolo abilitativo sia stato chiesto (ove necessario) prima del 17 febbraio 2023.
Esaminiamo ora gli interventi in edilizia libera. Rispetto ad essi è consentito optare per sconto in fattura o cessione del credito in tre casi:
  1. lavori iniziati prima del 17 febbraio 2023;
  2. se i lavori non sono stati iniziati prima del 17 febbraio 2023, la condizione per usufruire di sconto in fattura o cessione del credito è la stipula, entro il 17 febbraio 2023, di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  3. se alla data del 17 febbraio 2023 i lavori non sono stati iniziati e non risultano versati acconti, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 con cui si dà atto che la data dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, è anteriore al 17 febbraio 2023.

Ulteriori deroghe sono previste per altri bonus, rispetto a cui la condizione per usufruire di sconto in fattura o cessione del credito è anche qui l’avvenuta presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio in data anteriore al 17 febbraio 2023.
Una disciplina particolare delle deroghe è stabilita per IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, purché si tratti di soggetti già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 ed in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Ancora, l’opzione sconto/cessione del credito è sempre possibile, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori, per il bonus 75% per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche di cui D.L. n. 34/2020.
Infine, specifiche deroghe sono previste per i Comuni situati nei territori colpiti da eventi sismici a far data dal 1º aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e per gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.


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