- altezza minima dei locali: 2,70 metri per le stanze principali, come camere e soggiorno, e 2,40 metri per corridoi, bagni e ripostigli;
- superficie minima abitabile: almeno 28 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone;
- ventilazione naturale: stanze principali dotate di finestre apribili per garantire un adeguato ricambio d’aria e una buona illuminazione;
- servizi igienici: presenza di almeno un bagno completo, con wc, lavabo, bidet e doccia.
Questi parametri mirano a garantire che ogni ambiente domestico sia salubre e vivibile, condizioni indispensabili per evitare problemi di salute causati da ambienti chiusi o inadeguatamente ventilati.
- riduzione dell’altezza minima: nelle stanze principali, ora è consentito scendere fino a 2,40 metri, rispetto ai 2,70 metri precedenti;
- riduzione della superficie minima: gli standard sono stati abbassati a 20 metri quadrati per una persona e a 28 metri quadrati per due persone, facilitando l’adattabilità di piccoli appartamenti.
Questi cambiamenti sono stati pensati per facilitare il recupero del patrimonio edilizio, permettendo di riqualificare edifici esistenti e migliorare le prestazioni energetiche senza compromettere l’abitabilità degli spazi.
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni parziali o totali;
- interventi che influiscano su sicurezza, igiene o salubrità dell’edificio esistente.
Il tecnico abilitato deve presentare la segnalazione certificata di agibilità entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, allegando la documentazione richiesta dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia.
- altezza interna ridotta: fino a 2,40 metri, sebbene il minimo precedente fosse di 2,70 metri;
- superficie abitabile ridotta: fino a 20 metri quadrati per una persona e 28 metri quadrati per due persone.
L’asseverazione da parte del tecnico certifica che, nonostante le deroghe, l’alloggio è conforme alle normative vigenti in termini di sicurezza e igiene, rendendo possibile l’abitabilità anche in spazi ristretti e con altezze minime.
- edifici soggetti a interventi di miglioramento igienico-sanitario;
- presentazione di un progetto di ristrutturazione che preveda soluzioni alternative, in modo da garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie per gli occupanti.
Se nessuna di queste condizioni viene soddisfatta, il miniappartamento dovrà rispettare i requisiti del Decreto Ministeriale del 1975, ossia 2,70 metri di altezza e una superficie minima di 28 metri quadrati per un monolocale o di 38 metri quadrati per un bilocale.