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Contratto di somministrazione di energia elettrica: il meteo non può integrare il caso fortuito se non ne è provata l’entità

Contratto di somministrazione di energia elettrica: il meteo non può integrare il caso fortuito se non ne è provata l’entità
È necessario provare l’eccezionalità dell’evento per superare la presunzione di responsabilità a carico del somministrante che esercita attività pericolose.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un utente aveva chiesto il risarcimento del danno derivato dall’interruzione della somministrazione di energia elettrica da parte della società erogatrice; quest’ultima aveva allegato la prova di condizioni metereologiche avverse, le quali, a suo parere, erano state la causa del distacco del cavo e della conseguente interruzione del servizio. Tali condizioni meteo risultavano però descritte in modo astratto, senza che fosse stata allegata alcuna prova circa l’effettiva entità delle stesse.
La Corte di Cassazione si è espressa sulla vicenda con la sentenza n. 32498/2019, stabilendo che, anche se si prova la sussistenza di condizioni meteo sfavorevoli, se non emerge nulla circa la portata di queste ultime e quindi della “possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili”, sussiste violazione dell’art. 2050 c.c.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che “il fatto come accertato dal giudice di merito non permette di essere sussunto ovvero legalmente ricondotto nella fattispecie di fortuito rilevante ai fini dell'interruzione del nesso causale escludente la responsabilità da attività pericolosa”. Dunque, viene richiesta non solo la prova dell’evento atmosferico, ma anche della misura e della portata dello stesso.
La Cassazione aveva già in passato stabilito (sent. n. 5144/1997) che è sull'ente erogatore di energia elettrica, convenuto per il risarcimento del danno, che incombe l'onere di provare che l'interruzione del servizio sia dipesa da una delle cause di giustificazione (che possono essere forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) previste nella specifica clausola contrattuale di esonero, espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della conclusione del contratto.
In questo caso la Suprema Corte aggiunge anche qualcosa di più, e cioè che la prova dell’evento è sì condizione necessaria, ma non anche sufficiente ad escludere la responsabilità del somministrante, essendo necessario provare anche l’entità dello stesso.
Inoltre, la Cassazione aggiunge un ulteriore principio: la produzione ed erogazione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. e non sussiste discrimine tra utenti e non utenti: la responsabilità per tale attività prescinde dal fatto che ci si riferisca a rischi da contatto oppure da guasti alla distribuzione, nonché dalla circostanza che possano essere interessate solo alcune categorie di persone (gli utenti) ovvero un numero indiscriminato di persone.


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