Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Condomino rumoroso. Bisogna rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale?

Condomino rumoroso. Bisogna rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale?
Tra le controversie più frequenti tra condomini vi sono certamente quelle relative alle immissioni, siano esse di fumo, odori o rumori.

Ma per far valere le nostre pretese nei confronti del condomino molesto, a chi dobbiamo rivolgerci? In particolare, dobbiamo andare davanti al Tribunale o al Giudice di Pace?

Ebbene, in proposito è intervenuta una pronuncia chiarificatrice del Giudice di Pace di Napoli, che si è trovato ad esaminare questa questione con la sentenza n. 19379 del 2015.

Nel caso all’esame del Giudice, un condomino si era rivolto al Tribunale, chiedendo che il condominio ordinasse ai condomini convenuti in giudizio di cessare le molestie, rappresentate da immissioni che superavano la soglia della “normale tollerabilità” prevista dalla legge.
I convenuti, quindi, sollevavano un’eccezione in merito all’incompetenza del Tribunale, che era ritenuta fondata dal Giudice di Pace stesso.
In proposito, il Giudice di Pace ricordava come “l’art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace, tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità, e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l’inibitoria di cui all’art. 844 cod. civ., ma anche ove l’azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni”.

In particolare, il Giudice di Pace, nell’argomentare la propria conclusione, si richiama a quanto precisato anche dalla Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza n. 1064 del 18/01/2011 ha chiarito come “le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l’art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, in applicazione dell’art. 844 cod. civ., è chiesto di valutare il superamento della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l’esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell’obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca);

In altri termini occorre distinguere
- se si tratta di controversie in cui si chiede al giudice di accertare il superamento della soglia della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c., ove occorre obbligatoriamente rivolgersi al Giudice di Pace,
- oppure se si agisce in giudizio per far valere una clausola del regolamento condominale che vieti di svolgere determinate attività che provocano delle immissioni, allora ci si dovrà rivolgere al Tribunale.
Infatti, in quest’ultimo caso, non si vuole far valere la normativa prevista dal codice civile in tema di immissioni, ma si invoca una disposizione del regolamento di condominio.



Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.