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Lavatrice rumorosa ma solo per qualche minuto al giorno? Occorre subire in silenzio

Lavatrice rumorosa ma solo per qualche minuto al giorno? Occorre subire in silenzio
Come noto, tra i più frequenti motivi di litigio all’interno di un condominio, vi è quello dei “rumori molesti”, provenienti dall’appartamento del vicino (sotto, sopra, di fianco).
Cosa fare, dunque, se la lavatrice del condomino del piano di sopra (o di sotto) è particolarmente rumorosa? Abbiamo diritto di pretendere che tali rumori cessino, oltre al risarcimento del danno che affermiamo di aver subito?

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015, si è trovata ad affrontare proprio questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino, lamentando “la sussistenza, anche nelle ore destinate al riposo, di rumori provenienti dall'abitazione di N.F., e in particolar modo dalla sua lavatrice, posizionata in una stanza situata al piano superiore rispetto al proprio ed in corrispondenza della camera da letto” e chiedendo, dunque, “che tali rumori fossero fatti cessare o quanto meno ricondotti entro la soglia di tollerabilità, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico e morale subito da lui e dai suoi familiari”.

La domanda del condomino, tuttavia, veniva rigettata sia, in primo grado, dal Giudice di Pace, sia, in secondo grado, da parte del Tribunale, con la conseguenza che egli riteneva opportuno procedere mediante ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, in primo luogo, ricorda come, in materia di immissioni, anche rumorose, trovi applicazione l’art. 844 codice civile e come “il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, Cass. 3-8-2001 n. 10735; Cass. 6-6-2000 n. 7545; Cass. 12-2-2000 n. 1565; Cass. 11-11- 1997 n. 11118)”.

Inoltre, la Cassazione ribadisce quanto osservato anche in un’altra sentenza della Corte stessa, la n. 17281 del 25 agosto 2005, nella quale è stato specificato come “parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile”.
Il giudice, infatti, “nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica”.

Entrando più nello specifico, la Corte ricorda, inoltre, come “il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno”.

Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, “la Corte di Appello, sulla base della risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che la lavatrice oggetto di causa, quando lavorava a pieno carico e nella fase di centrifuga, superava il rumore di fondo di 3,5 decibel nelle ore diurne e di 4,5 nelle ore notturne, e ha dato atto che tali valori risultano superiori a quello di 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose”.

Tuttavia, la Cassazione osserva come il giudice d’appello, con un ragionamento logico ed ineccepibile era giunta ad escludere la responsabilità del condomino in questione, in quanto, colui che aveva agito in giudizio “non ha provato né una frequenza particolarmente intensa nell'uso dell'elettrodomestico né che i lavaggi avvenissero in orario notturno e di riposo pomeridiano; e, valutate tutte le circostanze del caso concreto, con argomentazioni non incongruenti è pervenuta alla conclusione secondo cui un rumore superiore di 3,5 rispetto al rumore di fondo, che si protrae per cinque-dieci minuti (il tempo della centrifuga) al giorno in orari non destinati al riposo e, presumibilmente, non più di una volta al giorno, non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile”.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello, la quale aveva rigettato la domanda dell’attore, in quanto, seppur fosse vero che le immissioni rumororse avevano superato la soglia della “normale tollerabilità”, era altrettanto vero che tale superamento si era verificato solo in periodi di tempo molto limitati e, in particolare, in orari che non potevano considerarsi “destinati al riposo”.


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