Proprio su questo tema si è pronunciata la Corte di Appello di Roma, chiamata a risolvere una controversia tra alcuni condomini e il loro condominio, riguardante la possibilità di installare sul tetto dell’edificio un’antenna televisiva e il motore di un condizionatore.
La vicenda trae origine da una delibera assembleare del 2017, con cui il condominio aveva respinto le richieste avanzate dai proprietari interessati. Dopo il giudizio di primo grado conclusosi davanti al Tribunale di Roma, la questione è giunta davanti alla Corte d’Appello, la quale ha confermato il rigetto delle richieste degli attori, stabilendo che il diritto di utilizzare le parti comuni non può tradursi automaticamente nella facoltà di eseguire qualsiasi intervento, soprattutto quando mancano un progetto tecnico preciso e la prova dell’impossibilità di soluzioni alternative meno pregiudizievoli.
Più nel dettaglio, i proprietari di un appartamento situato in un edificio condominiale di Roma avevano richiesto all’assemblea il permesso di installare il motore del proprio impianto di climatizzazione e un’antenna televisiva su una parete cieca posta oltre il tetto dell’edificio, in una zona dove risultava già collocato un altro motore di condizionamento. Contestualmente, gli stessi condomini avevano chiesto di poter accedere alle coperture del fabbricato attraverso una botola collocata sul pianerottolo dell’ultimo piano e di ottenere le chiavi di alcuni cancelli installati sui pianerottoli intermedi della scala condominiale, che impedivano il libero passaggio verso tali aree.
L’assemblea condominiale, con deliberazione del 26 ottobre 2017, aveva tuttavia respinto le richieste. I condomini interessati avevano, dunque, promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l’annullamento o la dichiarazione di nullità della delibera assembleare e il riconoscimento del loro diritto di accedere alle coperture e installare le apparecchiature richieste. Nel corso del giudizio il condominio si era opposto alle pretese degli attori, sostenendo che le superfici piane della copertura – tra cui il lastrico solare e un locale magazzino – non erano beni condominiali, ma pertinenze di proprietà esclusiva di un altro condomino. Inoltre, secondo la difesa del condominio, la botola indicata dagli attori non costituiva più un accesso alla copertura, essendo stata trasformata in un lucernario fisso dopo la vendita del locale soprastante.
Il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte le domande degli attori. I giudici avevano dichiarato la nullità della deliberazione assembleare nella parte relativa ai cancelli installati sui pianerottoli, ordinando al condominio di rimuoverli o di consegnarne le chiavi a tutti i condomini. Inoltre, avevano respinto la richiesta di accertare il diritto degli attori ad accedere alla copertura per installarvi l’antenna e il motore del condizionatore.
Proprio contro questa parte della decisione i condomini soccombenti avevano proposto appello, sostenendo che il giudice di primo grado avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e avesse introdotto nella decisione questioni mai sollevate dalle parti.
La Corte di Appello di Roma ha, tuttavia, ritenuto infondate tali censure. I giudici hanno anzitutto escluso che il Tribunale avesse violato il principio di cui all’art. 112 del c.p.c., osservando che la decisione di primo grado era rimasta entro i limiti della domanda proposta.
Più significativa è la parte della decisione relativa all’installazione dell’antenna televisiva e del motore del condizionatore. La Corte ha ricordato che il diritto del singolo condomino di utilizzare le parti comuni dell’edificio, previsto dall’art. 1102 del c.c. e applicabile anche in ambito condominiale, non implica la possibilità di scegliere liberamente il luogo di installazione di tali apparecchiature. Quando l’intervento incide su proprietà altrui o comporta sacrifici per altri condomini, l’interessato ha l’onere di dimostrare che non esistono soluzioni alternative meno invasive.
Nel caso concreto, secondo i giudici, gli appellanti non avevano fornito alcuna prova in tal senso. Non erano stati prodotti un progetto tecnico dettagliato né una consulenza di parte, idonea a dimostrare l’impossibilità di collocare il motore del condizionatore in altri spazi disponibili, come ad esempio sulla parete esterna adiacente al loro appartamento, soluzione che lo stesso condominio aveva proposto durante la fase conciliativa. Analogamente, non era stata dimostrata l’impossibilità di utilizzare l’antenna centralizzata già presente sul tetto dell’edificio o altre modalità di ricezione del segnale televisivo.
Richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Corte di Appello ha ricordato che il diritto di installare antenne anche su proprietà altrui è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare spazi propri o condominiali. Solo in presenza di tale prova può giustificarsi il sacrificio imposto al proprietario dell’area interessata. In mancanza di tale dimostrazione, il diritto all’informazione e all’uso delle parti comuni non può prevalere automaticamente sulle prerogative proprietarie altrui.