Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Condominio: è possibile istituire un fondo cassa per ripartire tra i condomini le morosità di altri condomini?

Condominio: è possibile istituire un fondo cassa per ripartire tra i condomini le morosità di altri condomini?
L'assemblea di condominio può istituire un fondo per far fronte al debito delle quote condominiali dei condomini morosi, ripartendo lo stesso tra tutti gli altri condomini, ma la relativa delibera deve essere adottata all'unanimità.

L’assemblea di condominio può deliberare, a maggioranza, l’istituzione di un fondo cassa per far fronte al mancato pagamento, da parte dei condomini, delle spese condominiali?

Il Tribunale di Milano, con una recente sentenza del 18 settembre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva impugnato una delibera dell’assemblea di condominio, relativamente alla parte in cui era stata approvata la ripartizione delle spese condominiali, comprensive di alcuni fondi che sarebbero stati istituiti per suddividere tra i condomini le morosità di altri condomini.

Il Tribunale, nel decidere sulla controversia, osservava che l’assemblea può legittimamente istituire un “fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni”.

Tuttavia, precisava il Tribunale, devono considerarsi vietati “comportamenti vessatori” da parte dell’assemblea, la quale non può, attraverso questo strumento, aumentare le spese da richiedersi ai condomini, “magari per creare intenzionalmente difficoltà a questo o quel condomino, a corto di liquidità”.

Comportamenti di questo tipo, infatti, secondo il Tribunale, possono configurare un’ipotesi di “eccesso di potere”.

Evidenziava il Tribunale, inoltre, che l’assemblea, laddove deliberi l’istituzione di tale “fondo cassa”, deve, ai sensi dell’art. 1135 c.c., “deciderne la destinazione”, con la conseguenza che la stessa non può “semplicemente decidere di tenere queste somme senza destinazione, a titolo di previdenza su future esigenze di spesa”.

Rilevava, infine, il Tribunale che, in mancanza di una decisione unanime dell’assemblea, la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire solo “secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123 c.c.” e, dunque, “non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi”.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale osservava che il “fondo liquidità servizi comuni”, oggetto di contestazione, era stato proprio “istituito per far fronte al debito delle quote condominiali dei condomini morosi ripartendo lo stesso tra tutti gli altri condomini”.

Pertanto, con tale fondo, il condominio aveva determinato “una ripartizione di fatto tra i condomini non morosi del debito determinato dalle morosità, senza il consenso unanime di tutti i condomini”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, la relativa delibera assembleare doveva essere annullata, in quanto illegittima.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano accoglieva l’impugnazione della delibera assembleare proposta dal condomino, accertandone la illegittimità.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.