Possono accedervi i contribuenti che applicano gli ISA e gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
In particolare, il correttivo prevede un limite massimo di ricavi e compensi, superati i quali il contribuente viene escluso dall'accordo fiscale. I contribuenti che rientrano nel regime fiscale Isa e che, durante il biennio, dichiarano ricavi o compensi superiori a 7,7 milioni di euro saranno esclusi immediatamente dall'accordo. Per i contribuenti in regime forfettario, invece, il limite di incassi è fissato a 150mila euro.
Il decreto introduce così, per la prima volta, un limite quantitativo a ricavi e compensi per la conservazione dei benefici fiscali del concordato preventivo biennale, sia con riferimento ai contribuenti Isa che a quelli forfettari.
Il decreto introduce, quindi, una nuova causa di cessazione specifica e immediata per i soggetti in regime forfettario, modificando l'art. 32 del d.lgs. 13/2024. Questo nuovo meccanismo prevede che i forfettari, che superano il limite di 150mila euro di incassi, vengano immediatamente esclusi dal concordato. Il calcolo viene effettuato tenendo conto del limite di ricavi previsto dall’art. 1, comma 71, secondo periodo della l. 190/1994, che è pari a 100mila euro, a cui va aggiunta una maggiorazione del 50%.
Questo cambiamento potrebbe portare, indirettamente, a un innalzamento della soglia di incassi consentiti per rimanere nel regime forfettario, superando i limiti attuali di 85mila e 100mila euro, che determinano la decadenza rispettivamente dall'anno successivo o nello stesso anno in cui si verifica lo splafonamento.
Il decreto correttivo ha apportato modifiche anche all'art. 21 del d.lgs. 13/2024, che regola le cause di cessazione per i contribuenti Isa. In particolare, viene introdotta, all’interno del comma 1 dell'articolo citato, la lettera b-quater, la quale stabilisce che l'accordo decade a partire dall'anno fiscale in cui il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori al limite fissato dal decreto che approva o dispone la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Tale limite attualmente è di 5.164.569 euro, con una maggiorazione del 50%, portando così il tetto massimo a 7.746.853 euro, superato il quale si perdono i benefici del concordato.
I ricavi considerati per questa verifica sono quelli definiti al comma 1 dell’art. 85 del T.U.I.R., esclusi però i corrispettivi derivanti da cessioni di azioni, strumenti finanziari simili ad azioni, obbligazioni e altri titoli.
Per il calcolo dei compensi, si fa riferimento al comma 1 dell’art. 54 del T.U.I.R., che riguarda il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. L’ammontare di tale reddito è dato dalla differenza tra i compensi percepiti (in denaro o in natura) e le spese sostenute nel medesimo periodo di imposta.