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Commette estorsione l’amante che chieda denaro minacciando di rivelare il tradimento

Commette estorsione l’amante che chieda denaro minacciando di rivelare il tradimento
Si rende colpevole di estorsione l’amante che minacci di rivelare il tradimento alla moglie dell’ex, chiedendo denaro per il suo silenzio.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9750/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di configurare o meno il reato di estorsione in capo alla donna che abbia chiesto soldi all’ex amante per non rivelare a sua moglie la loro relazione extraconiugale.

La vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio della Suprema Corte vedeva come protagonista una donna che si era vista condannare, sia in primo che in secondo grado, per il reato di estorsione, di cui all’art. 629 del c.p., per aver chiesto al proprio ex il pagamento di una somma pari a 6000 euro, minacciandolo che, in caso contrario, avrebbe rivelato a sua moglie l’esistenza della loro relazione.

Rimasta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo come la Corte d’Appello adita avesse preso in considerazione soltanto l’aspetto materiale della sua condotta, trascurando, invece, quello psicologico. La ricorrente evidenziava, infatti, come, nel corso del giudizio di merito, lei stessa avesse fatto presente di aver agito senza essere consapevole dell’illegittimità della propria condotta, la quale era stata dettata dalla convinzione che il denaro richiesto rappresentasse una sorta di risarcimento per le sofferenze subite a causa dell’interruzione di gravidanza a cui si era dovuta sottoporre durante la relazione con il proprio ex. Dichiarazioni, queste, che, però, a parere della difesa, non erano state prese adeguatamente in considerazione dalla Corte territoriale, la quale sarebbe stata condizionata anche dalla scarsa capacità espressiva della donna dovuta alla sua conoscenza non perfetta della lingua italiana, nonché dal suo livello di scolarizzazione.

La Suprema Corte ha, però, dichiarato il ricorso inammissibile.
Secondo gli Ermellini, infatti, i motivi di ricorso presentati dall’imputata sono chiaramente finalizzati ad ottenere un’interpretazione diversa e a lei più favorevole del quadro probatorio, cosa, questa, non consentita nel giudizio di legittimità. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, i giudici di merito non hanno errato nel non ritenerla titolare di alcuna pretesa tutelabile, stante la mancanza dei presupposti per il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento per non aver portato a termine una gravidanza.


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