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Ciclista cade a causa di una buca sulla strada: niente risarcimento se non si prova il nesso causale

Ciclista cade a causa di una buca sulla strada: niente risarcimento se non si prova il nesso causale
Secondo la Cassazione, ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un sinistro causato dal dissesto della strada è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la strada stessa e il danno che egli ha subito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18865 del 24 settembre 2015, si è occupata di un interessante caso di responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, gli eredi di un soggetto avevano agito in giudizio nei confronti del Comune di Gorizia e nei confronti di una società di bitumi, al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dal defunto, a causa di un sinistro avvenuto su una strada comunale.

Nello specifico, il soggetto in questione, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta una strada municipale, “era caduto dal mezzo a causa delle anomalie dell'asfalto della carreggiata che, in un punto, presentava una buca profonda dieci centimetri”.

Secondo gli attori, in particolare, la buca sarebbe stata creata proprio dalla società convenuta in giudizio, che si era occupata dell’asfaltatura della strada.

Il Tribunale di Udine, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità fra strada (custodita dal Comune) e l’evento dannoso.

Secondo il Tribunale, inoltre, gli eredi del defunto non avrebbero nemmeno dimostrato l’entità del danno.

La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello di Trieste, con la conseguenza che gli eredi avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia), pretendendo “da parte del danneggiato, la prova del contatto fra la ruota della bicicletta e quella sola parte della strada caratterizzata dalla buca pericolosa”.

A detta dei ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che era presente “un avvallamento a forma triangolare, ubicato all'interno della corsia percorsa dalla vittima, della profondità di dieci centimetri, non prevedibile, nè presegnalato e nemmeno preavvisabile”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai ricorrenti, confermando quanto stabilito dalla Corte d’appello.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, in tema di “responsabilità da cosa in custodia”, di cui all’art. 2051 c.c., “il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito”, da intendersi come “fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale”.

Secondo la Cassazione, dunque, la “responsabilità da cosa in custodia” ha “carattere oggettivo” e, per dirsi sussistente, “è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato”.

Di conseguenza, precisava la Cassazione, mentre il danneggiato deve provare “l'evento dannoso ed il nesso di causalità”, è il convenuto, invece, che, “per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito”, il quale deve avere i caratteri della “imprevedibilità e inevitabilità”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione ai suindicati principi, ritenendo che il danneggiato non avesse adeguatamente dimostrato che l’evento dannoso si fosse verificato a causa della “non idonea manutenzione della strada”.

Evidenziava la Corte, in particolare, che, dagli accertamenti effettuati, non era possibile presumere che il ciclista fosse passato proprio su quella porzione di manto stradale danneggiata, la quale, peraltro, era di “ampiezza ridottissima rispetto al resto dell'emicarreggiata”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dagli eredi del danneggiato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.


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