Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Cappotto termico parziale in condominio: a chi spetta sostenere la spesa?

Cappotto termico parziale in condominio: a chi spetta sostenere la spesa?
Qualora si proceda alla realizzazione del cappotto termico parziale in un edificio condominiale, dal momento che l’opera riguarda le parti comuni dello stesso, la spesa va ripartita tra tutti i condomini.

Il cappotto termico, detto anche cappotto isolante o isolamento a cappotto, non è altro che uno strato di materiale isolante che viene utilizzato per coprire l’involucro esterno di una costruzione per consentire non soltanto un ottimo isolamento termico, ma anche un’elevata efficienza energetica.

Con la sentenza n. 1551/2020 la Corte d’Appello di L’Aquila si è pronunciata in merito alle spese condominiali relative all’istallazione del cappotto termico in una sola parte delle mura perimetrali dell'edificio condominiale. Questa protezione che viene conferita all’immobile può infatti essere realizzata anche parzialmente.

Nel caso di specie, due condomini impugnavano una delibera assembleare, in quanto ritenuta nulla ed illegittima per i seguenti motivi:
  • la stessa era stata adottata senza rispettare l'iter procedimentale relativo all'approvazione di lavori di straordinaria amministrazione;
  • la delibera assembleare in questione aveva escluso dal computo metrico i lavori concernenti l’installazione del cappotto termico e del gocciolatoio in rame e aveva imputato la spesa di queste opere esclusivamente ai condomini che ne traevano beneficio;
  • in terzo luogo, i due condomini lamentavano il fatto che l'assemblea condominiale avesse nominato un consiglio dei condomini finalizzato alla vigilanza sui lavori in questione senza che detto deliberato risultasse all'ordine del giorno;
  • Infine, gli attori eccepivano la violazione dell'art. 1137 del c.c., relativo ai diritti dei condomini sulle parti comuni, nonché l’errata ripartizione delle quote da attribuire a tutti i condomini per le opere di straordinaria manutenzione.


Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda dei due attori nella parte in cui evidenziava la nomina di un consiglio di condomini senza la preventiva indicazione di questo punto all'o.d.g. della convocazione, mentre non accoglieva le altre richieste, in quanto le riteneva infondate.

Giungendo la vicenda in appello, la Corte territoriale stabiliva che la sentenza pronunciata dal giudice di prime cure andasse emendata soltanto nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1123 del c.c., comma 2, considerando che le opere relative all’installazione del cappotto isolante riguardassero esclusivamente le parti di cui solo gli attori e un altro condomino erano proprietari.

Nell’accogliere l’appello, la Corte territoriale, oltre a dichiarare nulla la delibera assembleare impugnata, condannava il condominio alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, i giudici d’Appello precisavano che "nel caso in cui si decida di proteggere con un cappotto termico solo una parte delle mura perimetrali dell'edificio ossia quelle che costituiscono la parte più soggetta all'azione degli agenti atmosferici - nella fattispecie le superfici a sbalzo dell'edificio - poiché l'opera riguarda parti comuni dello stesso (non essendoci alcun titolo che deponga al contrario) ed è deputata a preservare l'intero stabile condominiale garantendone l'isolamento termico e contribuendo al risparmio energetico generale, la relativa spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ex art. 1123 del c.c., primo comma".



Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.