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Buoni Fruttiferi Postali, ti spetta il rimborso anche se sono scaduti e prescritti: ecco in quale caso e cosa fare

Buoni Fruttiferi Postali, ti spetta il rimborso anche se sono scaduti e prescritti: ecco in quale caso e cosa fare
Poste Italiane deve rimborsare i buoni fruttiferi se non dimostra di aver consegnato, alla sottoscrizione, il Foglio Informativo Analitico
Sei entrato in un Ufficio Postale e hai appena scoperto che i tuoi buoni fruttiferi postali sono prescritti?
Non disperarti, perché hai diritto al rimborso se Poste non prova la consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA), adempimento prescritto da un Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000. Il FIA deve accompagnare i titoli ed essere consegnato al sottoscrittore, allo scopo di informarlo di caratteristiche e scadenza. Tale contestazione può quindi riguardare solo i buoni postali emessi successivamente a dicembre 2000, in quanto prima il FIA non era previsto.

Sulla scorta di tale premessa, con la sentenza del 9 aprile 2024, il Giudice di Pace di Oristano ha condannato le Poste a restituire a un cliente l’importo del capitale investito (con l’aggiunta degli interessi legali maturati e delle spese vive subite, incluse le spese legali di giudizio), a titolo di risarcimento del danno, per non averlo informato correttamente circa la durata e la scadenza dei propri buoni fruttiferi a termine.


Le Poste, in sede di giudizio, rispondevano che il cliente doveva essere autonomamente informato, visto che i fogli informativi erano appesi nella filiale delle Poste al momento della sottoscrizione del titolo ed erano anche stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Ma alla convenuta il giudice fa notare che:
  • l’art. 3 del decreto ministeriale prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”;
  • l’art. 6 del decreto ministeriale prevede che “per il collocamento di buoni postali fruttiferi, Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione dei clienti dei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali e che per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”;
  • il foglio informativo è il documento indispensabile per informare il cliente della data di prescrizione dei buoni, in quanto il Buono Postale non contiene l’indicazione né della data di scadenza né della data di prescrizione;
  • l’omessa informazione integra violazione, oltre che della norma specifica di cui al decreto ministeriale richiamato, anche delle norme di cui agli artt. 1175 e 1176 del codice civile.

Ricade sulla convenuta (Poste Italiane) l'onere di provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente gli obblighi informativi. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, né le altre forme di pubblicità operate da Poste Italiane, attraverso le quali il sottoscrittore sarebbe comunque potuto addivenire alla conoscenza delle sopracitate informazioni, non avrebbero avuto, comunque, alcuna efficacia sanante dell'inadempimento della resistente, poiché vi è una norma specifica che impone un'attività informativa al cliente che non può essere sostituita da modalità alternative.

Non è stata, quindi, ritenuta condivisibile dal giudice la deduzione della resistente, secondo cui il possessore del titolo avrebbe potuto informarsi “diversamente” se avesse usato l’ordinaria diligenza, in quanto sull’obbligo informativo il richiamato art. 6 è preciso nell’individuare - oltre alle forme per così dire generalizzate di informazione (presso le sedi di Poste Italiane ovvero sulla Gazzetta Ufficiale ecc.) - anche l’obbligo di consegnare al singolo investitore il Foglio informativo.
Se tale obbligo fosse stato alternativo o sostituibile con altri mezzi pubblicitari, la norma in esame non avrebbe imposto espressamente l’obbligo di consegna al singolo sottoscrittore del buono, oltre alle altre modalità di informazione.


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