La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30071 del 14 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione ha avuto come protagonista il proprietario di un appartamento sito in un condominio, il quale aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino, al fine di ottenere la condanna dello stesso ad “eliminare le cause della caduta d’acqua dal balcone dell’unità immobiliare di sua proprietà”.
Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attore ma la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità di tale sentenza, in quanto “i parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio (…), per loro forma, materiali e colore”, avevano la “funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato” e, pertanto, rientravano tra le parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., con la conseguenza che avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio tutti i condomini.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino interessato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso proposto dal condomino, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che, “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio”.
Pertanto, secondo la Cassazione, l’azione di un condomino volta ad ottenere la condanna di un altro condomino alla “demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio”, deve essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti al condominio stesso, i quali devono considerarsi “litisconsorti necessari”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condomino, confermando integralmente la sentenza impugnata.