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Condannata la società che produceva fazzolettini di carta contenenti nichel

Condannata la società che produceva fazzolettini di carta contenenti nichel
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società produttrice di fazzolettini di carta, essendo stato accertato, anche a mezzo consulenza tecnica, che i medesimi contenevano nichel.
E’ responsabile la società che produce fazzoletti di carta che contengono nichel?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3692 del 15 febbraio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio nei confronti di una società produttrice di fazzoletti di carta, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti per aver utilizzato un fazzolettino, prodotto dalla società stessa, “che aveva determinato una reazione cutanea - imputabile ad allergia da metallo - con una conseguente estesa dermatite protrattasi per oltre tre mesi”.

Il Tribunale di Cuneo, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria ma la sentenza era stata ribaltata in grado d’appello, dal momento che la Corte aveva riconosciuto la responsabilità della società, condannandola.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava la ricorrente, in particolare, che non risultava in alcun modo accertato che la reazione allergica subita dall’attore fosse stata dovuto alla presenza di nichel nel fazzoletto.

Secondo la ricorrente, inoltre, in base agli artt. 114 e 117 Codice del consumo, l’esistenza del danno non dimostra, di per sé, la natura difettosa del prodotto.

Evidenziava la società, inoltre, che la consulenza tecnica espletata in corso di causa “aveva chiarito che la percentuale di nichel riscontrata nel fazzoletto era superiore al limite consentito per gli imballaggi a contatto con gli alimenti ed i cosmetici, ma conforme alla direttiva comunitaria CE 2004/96”.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle considerazioni svolte dalla società, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Precisava la Cassazione, infatti, che – in conformità a quanto previsto dall’art. 117 Codice del Consumo - la Corte d’appello era giunta alla conclusione che il fazzoletto oggetto di contestazione fosse difettoso sulla base di una serie di elementi certi (vale a dire, la presenza di un “metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie”).

Di conseguenza, non poteva certo affermarsi che la Corte d’appello avesse “fatto discendere la difettosità del prodotto dal solo fatto che esso abbia prodotto un danno”, dal momento che la difettosità del prodotto era stata perfettamente accertata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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