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Autorizza il fratello ubriaco a guidare e muore a seguito di un incidente: i famigliari hanno diritto ad essere risarciti dall'assicurazione?

Autorizza il fratello ubriaco a guidare e muore a seguito di un incidente: i famigliari hanno diritto ad essere risarciti dall'assicurazione?
Il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1269 del 19 gennaio 2018, si è occupata di un interessante caso in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonisti due fratelli, che erano stati coinvolti in un sinistro stradale.

Nello specifico, i due fratelli avevano viaggiato assieme sull’automobile di proprietà di uno di essi, che aveva autorizzato l’altro a guidare, nonostante questi fosse in stato di ebbrezza e non avesse la patente di guida.

Il fratello alla guida, nell’eseguire una manovra di sorpasso, aveva invaso l’opposta corsia di marcia e si era scontrato con due veicoli che procedevano in senso contrario, provocando la morte del fratello passeggero.

I famigliari della vittima avevano, dunque, agito in giudizio nei confronti del figlio-conducente, responsabile del sinistro e della relativa compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello, che riconosceva il concorso di colpa della vittima nella misura del 70%, con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai famigliari della stessa.

Ritenendo la decisione ingiusta, i congiunti della vittima decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza loro sfavorevole.

I ricorrenti lamentavano, in particolare, la violazione dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 e di alcune Direttive comunitarie, che “escluderebbero la possibilità che alla persona trasportata su un veicolo e vittima di un incidente stradale sia negato il risarcimento del danno per il solo fatto di essere proprietaria del mezzo, anche nell'ipotesi in cui fosse consapevole che colui a cui ne aveva affidato la guida si trovava in stato di ebbrezza ed era privo di abilitazione”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire a tali considerazioni, accogliendo il ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli, ai fini del risarcimento del danno, “la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile”.

Di conseguenza, secondo la Corte, se la qualità di vittima e di assicurato-responsabile si concentrano sulla stessa persona, “la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente”.

Secondo la Cassazione, inoltre, “ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente”.

Precisava la Corte, infine, che “il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno”, anche se, comunque, deve tenersi conto di un eventuale suo concorrente comportamento colposo, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava come la Corte d’appello non avesse dato corretta applicazione a tali principi, dal momento che la stessa avrebbe dovuto ritenere prevalente la qualità di “vittima-avente diritto al risarcimento” rispetto a quella di “proprietario assicurato”, riconoscendo ai famigliari del defunto il diritto al risarcimento del danno, essendo irrilevante la circostanza che questi “fosse consapevole di avere affidato la guida del veicolo ad una persona che si trovava in stato di ebbrezza ed era priva di abilitazione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame della questione.


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