In questi casi, l’hotel o il ristorante sono in qualche modo responsabili?
Sull’argomento si è recentemente pronunciato il Giudice di Pace di Napoli, il quale, con la sentenza n. 319 del 2015, ha fornito alcune interessanti precisazioni.
Nel caso all’esame del Giudice, due donne avevano subito, ad opera di ignoti, il furto dei propri zaini, contenenti documenti, denaro e altri oggetti di valore, durante un viaggio-pellegrinaggio organizzato da una determinata società.
Il furto, in particolare, avveniva mentre le stesse stavano consumando la loro colazione in hotel.
Le stesse, quindi, agivano in giudizio, onde ottenere la condanna al risarcimento del danno della società organizzatrice del viaggio e dell’hotel in cui si era perpetrato il furto.
Il Giudice di Pace, tuttavia, non ha ritenuto di poter aderire alle argomentazioni svolte dai soggetti derubati.
Dall’istruttoria effettuata, infatti, era emerso che i soggetti, al momento della colazione, si erano allontanati dal tavolo per servirsi al buffet, lasciando incustoditi i propri zaini.
Conseguentemente, secondo il Giudice, “il comportamento poco accorto delle attrici che, ben potevano lasciare in custodia le loro borse a qualche amico di viaggio o al personale dell’albergo, non può ricadere sull’Albergatore”.
Infatti, osserva il Giudice come, nonostante sia vero che l’art. 1783 c.c. prevede la responsabilità dell’albergatore in caso di sottrazione delle cose portate in albergo, è pur vero che la norma stessa esclude il risarcimento “quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa”.
Inoltre, secondo il Giudice, occorre tenere presente anche quanto previsto dall’art. 1227 c.c., il quale prevede che il risarcimento debba essere diminuito quando “il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno”: in questo caso, il risarcimento sarà ridotto in proporzione alla “gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ebbene, secondo il Giudice di Pace di Napoli, nel caso di specie doveva escludersi la responsabilità dell’hotel, proprio in quanto trattasi di “danni che le attrici avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza che, nel caso di specie, non risulta essere stata adottata, avendo le stesse lasciate incustodite le proprie borsette ed essendosi allontanate da esse, tra l’altro all’interno di una struttura di notevoli dimensioni dove circolavano moltissime persone”.
In proposito, trova applicazione il principio espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10393 del 1991, in base al quale, in casi di questo tipo, la responsabilità dell’hotel sussiste solo “per le cose non consegnategli in custodia ma delle quali è opportuno che il cliente si liberi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio: cappotto, cappello, ombrello) mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione il ristoratore non deve quindi rispondere”.
E per quanto riguarda la responsabilità della società organizzatrice del viaggio?
Anche con riferimento alla stessa, il Giudice di Pace esclude la possibilità di chiedere il risarcimento, in quanto in base a quanto previsto dall’art. 46 del Codice del Turismo, l’organizzatore del viaggio “non è responsabile quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”.