Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7100 del 22 giugno 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso in esame, un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario di uno degli appartamenti per il pagamento di alcune somme, a titolo di spese condominiali.
Successivamente, lo stesso condominio, aveva proposto opposizione a tale decreto, evidenziando che l’appartamento era stato concesso in leasing ad un altro soggetto e dunque, costui era l’unico obbligato al pagamento delle spese condominiali.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al condominio, rigettando la relativa opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata.
Osservava il giudice, infatti, che al condomino in questione erano attribuite “quote millesimali dei beni e servizi in condominio e che questo era l’unico elemento rilevante ai fini della partecipazione alle spese condominiali.
Precisava il giudice di merito che, come rilevato anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 574 del 12.01.2011, l’obbligazione di pagare le spese condominiali “grava unicamente sul proprietario dell'unità abitativa condominiale e non già su colui il quale possa apparire tale”.
Di conseguenza “il condominio può far valere le sue ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di un condomino e non già nei riguardi del conduttore o comunque di chi occupa l'appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azioni dirette”.
Nel caso di specie, dunque, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., era il condominio opponente a dover pagare le spese, potendo, poi, rivalersi nei confronti dell’utilizzatore dell’appartamento, sulla base di quanto stabilito nel relativo contratto di leasing (rispetto al quale il condominio era rimasto del tutto estraneo).
In ogni caso, poiché, in concreto, il condomino aveva provveduto ad effettuare il pagamento, il giudice, nel rigettare l’opposizione proposta, revocava ugualmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando, tuttavia, l’opponente al pagamento delle spese processuali.