Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto che, qualora sia convenuto l’utilizzo di un determinato materiale e poi, per la prova campione – essenziale per la scelta del materiale e per la prestazione del consenso all’esecuzione dell’opera – l’appaltatore abbia utilizzato un materiale diverso, devono ritenersi integrati gli estremi del dolo contrattuale quale vizio del consenso ai sensi dell’art. 1439 c.c.
Ricorda, dunque, il Tribunale come, per costante orientamento giurisprudenziale, il dolo sia causa di annullamento del contratto qualora si sia concretato in artifici o raggiri o anche menzogne che, ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà, siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe prestato.
Ebbene, l’utilizzo per la campionatura di un materiale diverso da quello poi utilizzato per l’esecuzione è senz’altro da qualificarsi come artificio incidente su una qualità essenziale del prodotto oggetto dell’opera con efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte, sicchè il contratto di appalto in simili casi deve essere annullato.
Il caso giunto all’attenzione del Tribunale di Milano, in particolare, riguardava un contratto di appalto di lavori per la realizzazione di un’opera di pavimentazione stipulato tra due società. Nel corso dei lavori, tuttavia, la committente aveva riscontrato alcune difformità nella colorazione del materiale con cui si stava procedendo, sicchè aveva interrotto i lavori e aveva impedito all’appaltatore di concludere l’opera. Quest’ultimo, quindi, aveva diffidato la committente a consentire la ripresa dei lavori entro il termine di quindici giorni e, trascorso inutilmente tale termine, aveva proposto domanda giudiziale al fine di far pronunciare la risoluzione del contratto d’appalto e di farsi risarcire il danno subito attesa la violazione da parte della convenuta committente dell’obbligo di collaborazione, danno comprensivo del valore dei lavori eseguiti, del costo dei materiali acquistati, delle spese generale e della perdita dell’utile.
La società committente, allora, si era costituita in giudizio, chiedendo a sua volta al Giudice in via riconvenzionale di accertare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore o comunque di annullare il negozio per dolo o, in subordine, per errore essenziale. La committente, infatti, deduceva di esser stata raggirata dall’appaltatrice in quanto nel campione presentato per la selezione essa aveva utilizzato un materiale diverso da quello effettivamente ordinato per l’esecuzione dell’opera di pavimentazione.
Nel ritenere fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società committente, il Tribunale ha dunque operato le precisazioni sopra riportate.