La vicenda ha avuto origine a seguito dell’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 2010 del pedaggio autostradale, emessa nei confronti di un ente no profit che si era occupato del trasporto di malati e disabili in autostrada.
Secondo il
giudice, per poter usufruire dell’esenzione dal pedaggio era necessario provare che il mezzo di trasporto fosse impegnato in un
servizio di "soccorso", intendendo con questo termine una prestazione di assistenza materiale e morale, avente carattere di
urgenza, nei confronti di coloro che ne hanno bisogno. A giudizio del Tribunale, questa circostanza non era stata adeguatamente dimostrata nel caso concreto.
L’ente ha perciò proposto ricorso in Cassazione, la quale ha dato una risposta alla questione con la sentenza n. 28019/2019, puntualizzando che nella nozione di “soccorso" vada ricompreso anche il mero trasporto di persone malate bisognose di assistenza, senza necessariamente fare riferimento a situazioni di emergenza o urgenza.
Del resto, viene evidenziato che lo stesso articolo 373, comma 2, lettera c) del Dpr 495/92, che regola tale forma di esenzione, non contiene alcuno specifico riferimento a tali circostanze.
La Corte ha rilevato che tale riferimento risulta contenuto solamente nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 3973/1997, ma, trattandosi di una
circolare ministeriale, questa è in grado di spiegare effetti solo nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non è vincolante per l’Amministrazione nei confronti di terzi, né costituisce mezzo di
interpretazione di una norma di legge.
Oltretutto, il connotato di urgenza che il giudice di merito ha attribuito alla nozione di “soccorso” secondo la Corte contrasta con quanto affermato sia dalla Corte di Giustizia Europea, per la quale i servizi pubblici di soccorso comprendono tanto il trasporto medico di emergenza che il trasporto sanitario qualificato (sent. 29-4-2010, C-160/08), sia dal
Consiglio di Stato, secondo cui la nozione di servizio socio-sanitario non si esaurisce nel solo servizio di assistenza medica di emergenza (sent. 2477/2013).
Alla luce di ciò, può dirsi che l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale spetti alle associazioni di volontariato ed agli altri enti senza scopo di lucro anche nel caso di mero trasporto di malati e disabili. Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la questione al Tribunale per una nuova valutazione.