Ogni anno, nei mesi di giugno e dicembre, chi possiede uno o più immobili - oltre quello adibito a prima casa - deve procedere al pagamento dell’IMU. L’Imposta Municipale Propria, lo ricordiamo, è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati che non siano abitazioni principali. L’IMU sulla prima casa viene pagato solo nel caso in cui l’abitazione principale rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che classificano la casa adibita a dimora abituale come “bene di lusso”.
Premesso quanto sopra, anche per l’anno 2024 sono state previste possibili riduzioni della quota di IMU, concesse solo ad alcune categorie di contribuenti, oppure solo ad immobili che presentano determinate caratteristiche.
Di seguito sono riportate le riduzioni e le esenzioni previste per il pagamento dell’IMU nel 2024:
• Riduzione del 25% quando l’immobile soggetto al pagamento di IMU viene concesso in locazione ad un canone concordato. In altri termini, quando il proprietario e l’inquilino si accordano per abbassare il prezzo del canone di locazione, a fronte di una maggiore stabilità del contratto, lo Stato agevola il proprietario riducendo il costo dell’imposta;
• Riduzione del 50% per gli immobili concessi in comodato d’uso a genitori, figli o parenti entro il primo grado, che intendano adibirli ad abitazione principale;
• Riduzione del 50% anche per i fabbricati dichiarati di interesse artistico o storico e per gli edifici non abitabili o inagibili che, pertanto, non sono utilizzabili.
Quanto agli immobili che invece possono ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IMU, essi sono:
• immobili che vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio del culto, in modalità compatibili a quanto previsto dall’art. 8 Cost. e dall’art. 19 Cost., insieme alle loro pertinenze;
• immobili di proprietà della Santa Sede, sì come previsto dai Patti Lateranensi - sottoscritti tra lo Stato e la Chiesa nel 1929, a cui la legge italiana fornisce tutela costituzionale - agli articoli 13, 14, 15 e 16;
• immobili di proprietà di Stati esteri, o di organizzazioni internazionali, per cui non sia previsto l’obbligo al pagamento dell’Imposta locale sul reddito dei fabbricati.
Per quanto riguarda la possibilità di deduzione fiscale per i lavoratori autonomi e le imprese, la Legge di bilancio 2023 ha stabilito che anche per il 2024 sarà possibile dedurre al 100% le spese di pagamento dell’IMU sugli immobili strumentali all’esercizio della propria attività. Tuttavia, per questo aspetto, si rimanda al Testo unico delle imposte sui redditi, il quale elenca tutti i requisiti necessari a beneficiare della deduzione dell’IMU in sede di dichiarazione dei redditi.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU anche i fabbricati rurali, indipendentemente dal fatto che il proprietario si qualifichi come coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Inoltre, sia per il 2023 che per il 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che non è dovuto il pagamento dell’IMU per i fabbricati “collabenti”, ossia quelli non idonei a produrre reddito e non utilizzabili a fini abitativi.
La modalità di pagamento dell’Imposta Municipale Unica è mediante modello F24 e l’adempimento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure, come già detto in precedenza, in due tranches del 50% ciascuna, con scadenza a giugno e a dicembre di ogni anno.
Premesso quanto sopra, anche per l’anno 2024 sono state previste possibili riduzioni della quota di IMU, concesse solo ad alcune categorie di contribuenti, oppure solo ad immobili che presentano determinate caratteristiche.
Di seguito sono riportate le riduzioni e le esenzioni previste per il pagamento dell’IMU nel 2024:
• Riduzione del 25% quando l’immobile soggetto al pagamento di IMU viene concesso in locazione ad un canone concordato. In altri termini, quando il proprietario e l’inquilino si accordano per abbassare il prezzo del canone di locazione, a fronte di una maggiore stabilità del contratto, lo Stato agevola il proprietario riducendo il costo dell’imposta;
• Riduzione del 50% per gli immobili concessi in comodato d’uso a genitori, figli o parenti entro il primo grado, che intendano adibirli ad abitazione principale;
• Riduzione del 50% anche per i fabbricati dichiarati di interesse artistico o storico e per gli edifici non abitabili o inagibili che, pertanto, non sono utilizzabili.
Quanto agli immobili che invece possono ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IMU, essi sono:
• immobili che vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio del culto, in modalità compatibili a quanto previsto dall’art. 8 Cost. e dall’art. 19 Cost., insieme alle loro pertinenze;
• immobili di proprietà della Santa Sede, sì come previsto dai Patti Lateranensi - sottoscritti tra lo Stato e la Chiesa nel 1929, a cui la legge italiana fornisce tutela costituzionale - agli articoli 13, 14, 15 e 16;
• immobili di proprietà di Stati esteri, o di organizzazioni internazionali, per cui non sia previsto l’obbligo al pagamento dell’Imposta locale sul reddito dei fabbricati.
Per quanto riguarda la possibilità di deduzione fiscale per i lavoratori autonomi e le imprese, la Legge di bilancio 2023 ha stabilito che anche per il 2024 sarà possibile dedurre al 100% le spese di pagamento dell’IMU sugli immobili strumentali all’esercizio della propria attività. Tuttavia, per questo aspetto, si rimanda al Testo unico delle imposte sui redditi, il quale elenca tutti i requisiti necessari a beneficiare della deduzione dell’IMU in sede di dichiarazione dei redditi.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU anche i fabbricati rurali, indipendentemente dal fatto che il proprietario si qualifichi come coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Inoltre, sia per il 2023 che per il 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che non è dovuto il pagamento dell’IMU per i fabbricati “collabenti”, ossia quelli non idonei a produrre reddito e non utilizzabili a fini abitativi.
La modalità di pagamento dell’Imposta Municipale Unica è mediante modello F24 e l’adempimento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure, come già detto in precedenza, in due tranches del 50% ciascuna, con scadenza a giugno e a dicembre di ogni anno.