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Articolo 41 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

Dispositivo dell'art. 41 Legge 104

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Il concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato [si avvale di](1):

  1. a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
  2. b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
  3. c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
  4. d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

Note

(1) Con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

Spiegazione dell'art. 41 Legge 104

La disposizione in discorso stabilisce un meccanismo di coordinamento e indirizzo delle politiche a favore delle persone con disabilità, affidando un ruolo centrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, quando designato, al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Questa figura ha il compito di assicurare che tutte le amministrazioni dello Stato coinvolte lavorino in modo coordinato per raggiungere gli obiettivi della legge, promuovendo misure di sostegno e verificando l’attuazione della normativa vigente. In pratica, il Ministro delegato diventa il punto di riferimento politico e istituzionale per tutte le questioni relative alla disabilità, garantendo un raccordo efficace tra Governo, Regioni, enti locali e mondo associativo.

La norma prevede inoltre che ogni disegno di legge del Governo che contenga disposizioni sulla condizione delle persone con disabilità debba essere presentato previo concerto con il Ministro delegato. Lo stesso principio si applica ai regolamenti e agli atti di carattere generale: senza il concerto del Ministro, tali atti non possono essere adottati. In questo modo, la legge assicura che ogni intervento normativo rilevante per le persone con disabilità sia attentamente valutato e coordinato a livello centrale.

Per supportare il coordinamento politico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche della disabilità, presieduto dal Ministro per gli affari sociali e composto dai principali Ministri le cui competenze toccano direttamente la vita delle persone con disabilità, come quelli dell’Interno, del Tesoro, della Pubblica istruzione, della Sanità, del Lavoro e della Previdenza sociale, oltre ai Ministri per le riforme istituzionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il Comitato può invitare altri Ministri a partecipare in base agli argomenti trattati e si riunisce almeno tre volte l’anno, assicurando che ci sia una verifica costante delle politiche in corso, con un incontro specifico prima della presentazione del disegno di legge finanziaria.

Il Comitato è affiancato da una struttura più ampia, che comprende rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, esperti delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità e rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Questa composizione consente di combinare il livello politico con quello tecnico, garantendo che le decisioni siano informate dalle esperienze concrete sul territorio e dalle esigenze delle famiglie e delle persone con disabilità. Inoltre, il Comitato può avvalersi dei sistemi informativi delle Amministrazioni statali coinvolte, per avere dati aggiornati e precisi sulle politiche in corso.

Infine, l’articolo stabilisce che ogni due anni il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità e sugli indirizzi futuri. Per redigere questa relazione, tutte le amministrazioni, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali devono fornire i dati relativi agli interventi di loro competenza. In questo modo, la legge assicura non solo il coordinamento politico e amministrativo, ma anche la trasparenza e la rendicontazione al Parlamento e alla società sull’efficacia delle politiche per le persone con disabilità.

L'articolo qui esaminato, dunque, non si limita a stabilire un ruolo formale per il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ma definisce un vero e proprio sistema di coordinamento nazionale, in cui il Ministro diventa il garante dell’integrazione delle politiche, della loro verifica e del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali rilevanti.

Massime relative all'art. 41 Legge 104

Corte cost. n. 406/1992

L'art. 41, 6° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, il quale dispone che il comitato nazionale per gli handicappati, che approva i criteri di ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali a favore degli handicappati si avvale, a tal fine, di rappresentanti regionali, quali membri esterni al comitato medesimo, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, invece, che detti rappresentanti regionali facciano parte del comitato suddetto quali componenti dell'organo.

La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non è idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneità della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attività del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilità di un'interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

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