Articolo abrogato dalla L. 18 novembre 1964, n. 1217.
[Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.
Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.]