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Articolo 240 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Costituzione di parte civile

Dispositivo dell'art. 240 Legge fallimentare

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore (1) e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta (2) quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale (3).

Note

(1) Questi soggetti devono essere nell'esercizio delle loro funzioni al momento della costituzione di parte civile, che deve essere autorizzata dagli organi della procedura preposti al loro controllo.
(2) Non mancano posizioni critiche secondo le quali i creditori potrebbero costituirsi parte civile in qualunque ipotesi di reato commesso dal fallito.
(3) In questo caso, la costituzione del creditore concorre con quella del curatore.

Massime relative all'art. 240 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 19216/2014

In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore.

Cass. pen. n. 43101/2007

In tema di bancarotta fraudolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori uti singuli — salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale — sancito dall'art. 240 L. fall., si estende indifferentemente ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 216 quanto a quelli relativi alla violazione delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 L. fall.

Cass. pen. n. 42608/2005

Ai sensi dell'art. 240, secondo comma, L. fall., i creditori sono legittimati uti singuli ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato.

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